La Cassazione con sentenza n. 3772 del 15 febbraio 2013 interviene in una controversia relativa alla TARSU su aree scoperte in concessione ed utilizzate prevalentemente da terzi. Il Comune, ente impositore per la Tarsu, attraverso il concessionario rettificava la superfice tassabile di un contribuente. Avverso tale provvedimento il contribuente proponeva ricorso inanzi la Commissione Tributaria Provinciale che respingeva il ricorso del contribuente basato sull’erronea applicazione delle tariffe e la non debenza della tassa sulle aree scoperte.
Il contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Regionale, la quale, reputando che, pur essendo l’avviso di accertamento sufficientemente motivato, comunque esso è errato, giacché le superfici scoperte complessivamente ivi indicate, anche se in concessione alla contribuente, non sono da questa utilizzate esclusivamente e totalmente, essendo numerosi i soggetti autorizzati a fruirne.
Il Concessionario proponeva ricorso in Cassazione.
La Cassazione ribadiva un costante orientamento della Suprema Corte in merito alla costituzione in giudizio del Comune “instaurazione del rapporto processuale, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Comune, il quale, in base alla lettura della sentenza impugnata, non ha assunto la qualità di parte nelle pregresse fasi di merito; è consolidata, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte che esclude l’ammissibilità di tale intervento nel giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 29 aprile 2005, n. 8882; conforme, ex multis, Cass. 17 maggio 2011, n. 10813). Ed è irrilevante, al riguardo, anche la circostanza, peraltro non dibattuta in giudizio, in ordine alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale, in quanto con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 6 agosto 2004, n. 15168). “
La Cassazione in ordine alle motivazioni della ricorrente concessionaria ritine che siano meritevoli di accoglimento poichè “è compatto l’orientamento di questa Corte secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in virtù dell’art. 62, 1° comma, d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziaili o accessorie ad abitazioni); sia le deroghe alla tassazione indicate nel 2° comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 18 dicembre 2003, n. 19059 e, più recente, Cass., ord. 3 novembre 2010, n. 22370).”
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