La Corte di Cassazione con sentenza n. 13296 del 29 maggio 2013 interviene in materia di Tarsu ed afferma che l’omessa tempestiva (cioè entro un anno dalla verifica) denuncia di cessata occupazione di un immobile non preclude l’esenzione dal pagamento della Tarsu.
In tali casi, infatti, non vi è obbligo di pagamento dell’imposta al concorrere di due condizioni alternative:
a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione;
b) oppure, anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrato, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.
La vicenda ha visto un contribuente che ricevuto l’avviso di accertamento per la TARSU non impugnava l’atto impositivo, successivamente alla ricezione della cartella di pagamento impugna la stessa inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che non accoglieva le doglianze del ricorrente. Proponeva, la parte soccombente, ricorso avverso la sentenza del giudice di prime cure. I giudici di appello nel rigettare l’appello della contribuente, hanno stata confermata la legittimità della cartella di pagamento a titolo di tassa per Io smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il contribuente, avverso la sentenza del giudice di appello, ricorre in cassazione basandolo su una sola motivazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso ed evidenziano “L’art. 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, sotto la rubrica “inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione”, premesso che la tassa in esame “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria” (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che “la cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata”; e, al comma 4, che “in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio”.
Il successivo art. 75, attinente ai “rimborsi” (poi abrogato dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006), prevedeva, al comma 2, che “lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall’ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo”.
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