All’Agenzia delle Entrate è stato posto un quesito, mediante l’uso dell’interpello, concernente l’interpretazione dell’articolo 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, ed entrata in vigore il 31 dicembre 1990.
La risposta è contenuta nella risoluzione n. 61/E del 26 settembre 2013 l’Agenzia nell’esaminare il caso di specie di una contribuente, residente a Londra, erede in qualità di moglie di un dipendente di un istituto di credito bancario italiano, che ha prestato servizio presso una filiale londinese e trasferito successivamente in una filiale italiana, fino al momento del decesso, dichiara che la società in oggetto, in qualità di sostituto d’imposta, le ha corrisposto l’indennità sostitutiva del preavviso e l’ammontare del TFR maturato dal coniuge deceduto, relativi al periodo di lavoro svolto nel Regno Unito, al lordo di ogni ritenuta fiscale, per la successiva tassazione in quel Paese.
I dubbi sorti sulla tassabilità delle somme sono sorti circa l’obbligo di effettuare le ritenute fiscali da parte dell’istituto di credito bancario italiano all’atto della liquidazione agli eredi della quota parte dell’indennità sostitutiva di preavviso e di TFR relative al periodo di lavoro svolto in Italia.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che al fine di valutare il corretto trattamento fiscale da riservare alle somme erogate ex lege, a titolo di TFR e di indennità di preavviso, da un sostituto d’imposta ad un soggetto non residente, in qualità di avente diritto in ipotesi del decesso del prestatore di lavoro, è necessario tenere conto anche della normativa internazionale.
Nello specifico, l’art. 15, par. 1, Convenzione Italia – Regno Unito, conforme al Modello OCSE, stabilisce la tassazione esclusiva nel Paese di residenza di salari, stipendi ed analoghe remunerazioni, percepiti da un residente per l’attività ivi svolta, prevedendo invece la tassazione concorrente, qualora la prestazione sia esercitata nell’altro Stato contraente. In tale ultima ipotesi, la tassazione spetta sia allo Stato in cui è svolta l’attività di lavoro, sia allo Stato di residenza del lavoratore, il quale riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Con riferimento al caso di specie, risulta che il coniuge dell’istante, seppur residente nel Regno Unito, ha prestato la sua attività di lavoro in Italia per un periodo e fino al decesso. In applicazione, dunque, del suddetto art. 15, par. 1, Modello OCSE, il Fisco ritiene che la somma che la società bancaria erogherà all’istante a titolo di TFR e di indennità sostitutiva di preavviso debba essere assoggettata a tassazione in Italia in base alla quota parte di prestazione riferibile all’attività esercitata nel territorio dello Stato dal coniuge deceduto.
Tale ammontare deve essere assoggettato a tassazione in base alle regole proprie della normativa interna, ossia mediante applicazione, da parte del sostituto d’imposta italiano, di una ritenuta fiscale.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che il sostituto d’imposta sia tenuto, non solo sotto il profilo della disciplina interna, ma anche convenzionale, all’applicazione della ritenuta sulla quota parte del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso, spettanti ex lege alla contribuente e maturati dal coniuge deceduto, in ragione dello svolgimento in Italia, da parte di quest’ultimo, della prestazione di lavoro, limitatamente al periodo specifico.
Successivamente, l’istante, all’atto della tassazione degli emolumenti in parola nel Regno Unito, suo Stato di residenza, potrà eliminare la doppia imposizione. Infatti l’art. 24, par. 2, lett. a) della Convenzione prevede che l’imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla Convenzione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia è ammessa in deduzione dall’imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l’imposta italiana.
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