La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13584 depositata il 30 maggio 2017 ritorno sul tema di impugnazione della cartella di pagamento non notificata, su cui sembrava aver fatto chiarezza la sentenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015, precisando che i termini di impugnazione, confermando quanto scritto dalle Sezioni Unite, dei sessanta giorni va sempre rispettato, dovendolo computare dalla data in cui l’estratto di ruolo risulta rilasciato
La vicenda esaminata dalla Corte Suprema ha avuto origine dalla iscrizione ipotecaria legale, ex articolo 77 d.P.R.602/73. Il contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di primo grado accolgono le doglianze del ricorrente ed annullano l’iscrizione ipotecaria. L’Agente per la riscossione avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto inammissibile il suo ricorso del contribuente in quanto proposto oltre il termine dei 60 giorni da quanto aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico mediante rilascio di estratto di ruolo.
Il contribuente avverso la decisione dei giudici di merito proponeva ricorso in cassazione basato su due motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso del contribuente hanno affermato che il diritto di impugnare la cartella di pagamento non notificata doveva essere esercitato entro il termine generale di impugnazione di cui all’articolo 21 d.lgs. 546/92. In ordine alla impugnabilità dell’estratto di ruolo – inteso però non quale mero ‘documento’ rappresentativo, bensì nel suo sostrato sostanziale e contenutistico di atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva – nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento che su di esso si fonda, basterà qui richiamare quanto stabilito da SSUU 19704/15, secondo cui “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Per cui alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite che hanno affermato “la natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l’istituto della “piena conoscenza” ai fini del decorso del termine di impugnazione, essendo l’inammissibilità dell’utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori al fine di provocare aliunde l’effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia dell’atto, onde l’omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento recettizio (nella specie l’atto tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e impedisce che l’atto diventi inoppugnabile, con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti”.
Il contribuente ben può chiedere più volte l’estratto, e i sessanta giorni non possono che decorrere dalla data del primo rilascio; se il resistente (ente impositore o agente della riscossione) intende eccepire la tardività, è suo onere dimostrare che, in data antecedente, erano già stati rilasciati gli estratti di ruolo.
Il contribuente non è obbligato a ricorrere contro l’estratto di ruolo, ben potendo attendere il successivo atto cautelare, come la comunicazione di ipoteca esattoriale.
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