La Corte di Cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 1752 depositata il 28 gennaio 2014, n. 1752 intervenendo in tema di insinuazione al passivo di crediti tributari ha statuito che ai fini dell’ammissione al passivo del credito tributario, è sufficiente la esistenza del ruolo, in quanto titolo valido attestante il credito, senza dover attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale. L’Ufficio finanziario, inoltre, può presentare istanza di ammissione al passivo anche con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ex art. 96 legge fallimentare, con riserva di produzione dei documenti.
La controversia iniziata dal concessionario della riscossione nei confronti del fallimento di una società contribunete per essersi opposto la esclusione del proprio credito insinuato ex articolo 101 l.f. dallo stato passivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione presentata dal Concessionario avverso l’esclusione del proprio credito in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata.
La società concessionaria avverso la decisione del Tribunale proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso. I giudici di legittimità hanno riaffermato il principio secondo cui che ha già affermato per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Cass 20910/11)
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