Transazioni infragruppo (Transfer Pricing)
Nelle operazioni di acquisti e vendita tra società che appartengono allo stesso gruppo, essendo potenziali strumenti atti a conseguire indebiti risparmi di imposta, ad esempio nel caso di vendite sottocosto, il comma 3 dell‘art. 9 del t.u.i.r. indica per la determinazione del valore normale dei beni il “riferimento (…) ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito beni o servizi (…) tenendo conto degli sconti d’uso”, i quali sono da individuarsi in quelli usualmente praticati sui propri listini per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, cioè con soggetti estranei al proprio gruppo economico e non, quindi, nelle riduzioni percentuali del prezzo praticate nei soli rapporti infragruppo. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 20 dicembre 2012, n. 23551
Il fenomeno, a causa della globalizzazione, assume dimensioni sempre maggiori e pertanto sono sempre più soventi gli scambi di beni e servizi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo, che possono avere per oggetto attività amministrative, contabili, commerciali o finanziarie. Tali operazioni, al verificarsi dei requisiti soggettivi dettati dall’art. 110, co. 7, del D.P.R. 917/1986, dovranno rispettare il criterio del “valore di mercato”. Sarà necessario, dunque, come per tutte le transazioni infragruppo, anche per la prestazione di servizi occorre individuare un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
L’individuazione del metodo appropriato per la determinazione del “valore di mercato”, tuttavia, non esaurisce le problematiche da affrontare.
Le Guidelines dell’OCSE sottolineano che l’analisi sul transfer pricing dei servizi infragruppo riguarda due diverse problematiche: in via preliminare, si rende necessario valutare “l’effettività dei servizi” e, successivamente, se il corrispettivo addebitato riflette il valore di mercato.
Prima di procedere alla valutazione sulla scelta, più appropriata, del metodo “ideale”, si dovrà verificare l’esistenza di un effettivo servizio, compatibilmente con le indicazioni fornite sia dall’OCSE nelle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (Capitolo VII) che dalla prassi amministrativa italiana nella C.M. 32/1980. I citati documenti, infatti, enunciano una serie di principi per la verifica dell’esistenza di un effettivo servizio, quali l’ottenimento di un vantaggio economico o commerciale (utilità del servizio), la disponibilità di un’impresa indipendente a remunerare un’altra impresa indipendente, in circostanze comparabili, per l’effettuazione di tale attività (comparazione), il servizio non deve essere svolto da un membro del gruppo o da un terzo (duplicazione), compatibilità con il settore di attività del gruppo.
L’analisi sulla effettività del servizio è tanto importante quanto la scelta del metodo. Infatti, le contestazioni più frequenti attengono all’inerenza del servizio piuttosto che al valore normale della transazione.
Per l’individuazione del metodo “ideale” per la determinazione del prezzo di trasferimento, facendo riferimento ai criteri generali dettali dalle Guidelines OCSE, si potrà utilizzare:
- metodo del prezzo comparabile di libero mercato (o metodo CUP): tale metodo confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese associate con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione sul libero mercato in circostanze comparabili;
- metodo del costo maggiorato (Cost Plus): tale metodo considera i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato. Al costo di produzione è poi aggiunta un’appropriata percentuale di ricarico (cost plus mark up) così da ottenere un utile adeguato tenendo conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato.
Nella fase di scelta del metodo, così come evidenziato nelle Guidelines OCSE, l’utilizzo del CUP comporta notevoli difficoltà applicative, specie nei casi in cui il servizio non rientri nell’attività istituzionale dell’impresa prestatrice, e di conseguenza non venga reso a imprese indipendenti. Nell’impossibilità di adottare il metodo del confronto del prezzo, le Guidelines Ocse sottolineano come sarebbe appropriato l’utilizzo del metodo del costo maggiorato.