DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Tuir – Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato fino a Gennaio 2013 con il D.Lgs. 248/2012
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO I capitolo I – Disposizioni Generali (art. da 01 a 24)
TITOLO I capitolo II – Redditi Fondiari (art. da 25 a 43)
TITOLO I capitolo III- Redditi di Capitale (art. da 44 a 48)
TITOLO I capitolo IV – Redditi di Lavoro dipendenti (art. da 49 a 52)
TITOLO I capitolo V – Redditi di Lavoro autonomo (art. 53 e 54)
TITOLO I capitolo VI – Redditi di Impresa (art. da 55 a 66)
TITOLO I capitolo VII – Redditi diversi (art. da 67 a 71)
TITOLO II capitolo I – Ires – soggetti passivi (art. da 72 a 74)
TITOLO II capitolo II – Ires – determinazione del reddito (art. da 114)
TITOLO III capitolo I – Disposizioni Generali (art. da 115 a 121)
TITOLO III capitolo I sezione I – Consolidato Nazionale (art. da 122 a 129)
TITOLO III capitolo I sezione III – Consolidato Mondiale (art. da 130 a 142)
TITOLO III capitolo I sezione III capo III – Enti non Commerciali Residenti (art. da 143 a 150)
TITOLO III capitolo I sezione III capo IV – Società ed Enti commerciali non residenti (art. da 151 a 152)
TITOLO III capitolo I sezione III capo V – Enti non Commerciali non residenti (art. da 153 a 154)
TITOLO III capitolo I sezione III capo VI – Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (art. da 155 a 161)
TITOLO III capitolo I sezione III capo I – Disposizioni comuni e generali (art. da 162 a 164)
TITOLO III capitolo I sezione III capo II – Reddito prodotto all’estero e Rapporti internazionali (art. da 165 a 169)
TITOLO III capitolo I sezione III capo III – Operazioni straordinarie (art. da 170 a 177)
TITOLO III capitolo I sezione III capo IV – Operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Italia e residenti negli stati membri della U.E. (art. da 178 a 181)
TITOLO III capitolo I sezione III capo V – Liquidazione Volontarie e Procedure concorsuali (art. da 182 a 184)
TITOLO IV – Disposizioni Varie, Transitorie e Finali art. da 185 a 191)
(GU n.302 del 31-12-1986 – Suppl. Ordinario )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’articolo 17 della legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. E’ approvato l’unito testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 22 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio di Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 30 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38
TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 1
((Presupposto dell’imposta
1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.))
Art. 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
((2-bis. Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale)).
2-bis. Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Base imponibile
1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 ((…))e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonche’, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
((d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali)).
Art. 4
((Coniugi e figli minori
1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta’ del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice; I proventi dell’attivita’ separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare.
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta’ del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta’ del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e’ un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 26, comma 2) che “Ai fini dell’applicazione della disposizione recata dall’articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell’attivita’ separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 1-bis) che la lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica a partire dal 1 gennaio 1988.
Art. 5
((Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa’ semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa’ di armamento sono equiparate alle societa’ in nome collettivo o alle societa’ in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimita’ o a maggioranza;
b) le societa’ di fatto sono equiparate alle societa’ in nome collettivo o alle societa’ semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attivita’ commerciali;
c) le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa’ semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 puo’ essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
d) si considerano residenti le societa’ e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale e’ determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attivita’ effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita’ di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinita’ con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita’ e quantita’ del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita’ di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.))
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 25 marzo 1991, n. 102, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell’anno 1991.
Art. 6
((Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita’ conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita’ permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3. I redditi delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.))
Art. 7
((Periodo di imposta
1. L’imposta e’ dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell’articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11.
2. L’imputazione dei redditi al periodo di imposta e’ regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.))
Art. 8
(Determinazione del reddito complessivo)
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonche’ quelle delle societa’ semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della societa’ in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84. (101) (108) ((120))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 38, comma 1) che “[…] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. […]”.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l’art. 36 comma 28) che “Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art 1 comma 30) che “Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.”
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AGGIORNAMENTO (120)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e’ dovuto un contributo di solidarieta’ del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo”.
Art. 9
((Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu’ prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa’ o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto e’ proporzionale, il corrispettivo non puo’ essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e’ determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa’ non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa’, in proporzione al valore del patrimonio netto della societa’ o ente, ovvero, per le societa’ o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa’)).
Art. 10
(Oneri deducibili)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita’ o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita’ e quantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi’, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (103)
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge , nonche’ quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi’ deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; (104)
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita’ per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((del Fondo per il merito degli studenti universitari)) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi’ per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi’ deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252. (104)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa’ semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e’ deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa’ stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unita’ immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita’ immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta’ o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata.
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AGGIORNAMENTO (4a)
La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Fino al 31 dicembre 1992, l’aliquota del 2 per cento prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d’imposta”. Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
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AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l’art. 9, comma 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto:
– (con l’art. 2, comma 4) che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, e’ riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l’ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito”;
– (con l’art. 2, comma 5) che “Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa’ ed enti non residenti”; – (con l’art. 2, comma 6) che “Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988”.
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AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis) che “[…] Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita’ motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97”.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l’art. 1 comma 29) che “Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.”
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’entrata in vigore delle modifiche al presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 10-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
Art. 11
(Determinazione dell’imposta)
1. L’imposta lorda e’ determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non e’ dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non e’ dovuta. (108)
3. L’imposta netta e’ determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, ((15, 16 e 16-bis )) nonche’ in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta e’ superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (91)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:
a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 1) che “[…] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. […]”
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AGGIORNAMENTO (19a)
La L. 31 dicembre 1991, n. 415, ha disposto (con l’art. 3, comma 6) che “Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento”.
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l’art. 2 comma 28) che “All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “reddito complessivo” sono inserite le seguenti: “, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,”.”
L’originario art. 11 corrisponde all’attuale art. 12.
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art 1 comma 14) che “La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.”
Art. 12
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e’ aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) ((950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e’ aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta’ inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap)) ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu’ di tre figli a carico la detrazione e’ aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu’ figli, l’importo di 95.000 euro e’ aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu’ elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e’ ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e’ assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e’ tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu’ convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. (108)
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. (108)
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche’ agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche’ delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e’ riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita’ di erogazione del predetto ammontare. (108)
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e’ uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (108)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che l’ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e’ ulteriormente elevato, per l’anno 1988, a lire 462 mila.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3) che il limite di reddito di cui al comma 4, del presente articolo e’ elevato a lire 4 milioni a partire dall’anno 1988.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ elevata per l’anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e’ ulteriormente elevata per l’anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall’anno 1991, a lire 624 mila”.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l’art. 5, comma 2) che “A decorrere dall’anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio”.
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art 1 comma 16) che “Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 13
(Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e’ aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta’ non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ((ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,)) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro. ((108))
((5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno)). ((108))
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e’ maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. (94)
((6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis)) ((108))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l’art. 37, comma 1) che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988”.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che l’ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e’ elevato per l’anno 1988 a lire 516 mila.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “L’ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e’ elevato a partire dall’anno 1988 a lire 228 mila; […] Per l’anno 1988 i sostituti di imposta procedono all’applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “L’ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e’ elevato per l’anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e’ ulteriormente elevato, per l’anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall’anno 1991, a lire 600 mila”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3) che “L’ammontare dell’ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e’ stabilito, a partire dall’anno 1989, in lire 180 mila”.
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AGGIORNAMENTO (94)
La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l’art. 1 comma 349 lettera c)) che “l’articolo 12 e’ rinumerato in articolo 13 e sono, altresi’, apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea del comma 1, le parole: “della deduzione per assicurare la progressivita’ dell’imposizione di cui all’articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12”
3) nel comma 2, le parole: “negli articoli 13, 14 e 15” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 15 e 16 nonche’ in altre disposizioni di legge”;”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art 1 comma 12) che “Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.”
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha inoltre disposto (con l’art 1 comma 16) che “Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.”
Art. 13-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
Art. 13-ter
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311))
Art. 15
(Detrazioni per oneri)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unita’ immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi’, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo’ fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita’
c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita’ e quantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi’, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. (103) c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita’ delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’ di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da’ immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita’ culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato.
i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (128)
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attivita’ sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita’, nonche’ agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita’, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita’ ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita’ immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1′ universita’ o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita’ ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile e’ situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’universita’ ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; (123)
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (104)
((i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze));
1.1 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.(128)
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e’ ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta’ o altro diritto reale dell’unita’ immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorche’ non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa’ semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l’art. 1 comma 29) che “Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.”
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n.7 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l’art. 13 comma 8) che ” Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007.”
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AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012”.
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AGGIORNAMENTO (128)
La L. 6 luglio 2012, n. 96, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che la modifica al comma 1-bis del presente articolo decorre dal 2013. Ha inoltre disposto (con l’art. 15 comma 2) che la modifica al comma 1, lettera i-bis del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2013.
Art. 16
(Detrazioni per canoni di locazione)
((01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41)) ((108))
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione((complessivamente pari a:))
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ((108))
1-bis. ((Ai)) lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di ((contratti)) di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni((complessivamente pari a:)) a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. (90) ((108))
((1-ter. Ai giovani di eta’ compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu’ favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unita’ immobiliare locata e’ adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e’ riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ per l’attribuzione del predetto ammontare 108))
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344 ha disposto (con l’art. 3 comma 1) che “Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell’articolo 16 ed il comma 3 dell’articolo 131.”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art 1 comma 10) che “Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.”
Art. 16-bis
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche’ non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche’ sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (122) (126)
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. (126a) ((129))
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita’ immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’ ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e’ cumulabile con le agevolazioni gia’ previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell’unita’ immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e’ trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e’ stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l’art. 4, comma 4) che “La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
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AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non prevede piu’ (con l’art. 4, comma 4) che la detrazione prevista dal comma 1, lettera h) del presente articolo si applichi alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (126a)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.”
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l’art. 11, comma 13-ter) che “Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.”
Art. 17
Tassazione separata
1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252));((104)) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 dell’articolo 46;
c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 49, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;
e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennita’ percepite da sportivi professionisti al termine
dell’attivita’ sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita’ indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa’ soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni.
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.
4. (DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL’ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5).
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’entrata in vigore dell’abrogazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 17-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
Art. 18
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, ((comma 1-bis)), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ((118))
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
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AGGIORNAMENTO (118)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con l’art. 2, comma
24) che “Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012″.
Art. 19
Indennita’ di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia’ assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta e’ applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui e’ maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia’ assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e’ maturato il diritto alla percezione, ((iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti)).
1-bis. Se in uno o piu’ degli anni indicati al comma 1 non vi e’ stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e’ stato reddito imponibile; se non vi e’ stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’ diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e’ rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e’ proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita’ e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita’ e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita’ convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione e’ rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e’ proporzionalmente ridotta. L’imposta e’ applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui e’ maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennita’, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e’ computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita’ corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e’ maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita’ della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza.
4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita’ equipollenti, nonche’ sulle anticipazioni relative alle altre indennita’ e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia’ assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)).
5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, e’ dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e’ ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita’ per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita’ e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252)).((104))
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’entrata in vigore dell’abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 20-bis
(((Redditi dei soci delle societa’ personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione)
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilita’ della tassazione separata.))
Art. 21
((Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui e’ sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 e’ stata riconosciuta la detrazione, l’imposta e’ determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi e’ determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla meta’ del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si e’ aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e’ stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi e’ stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 l’imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e’ ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell’articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 16 l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.))
Art. 22
((Scomputo degli acconti
1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalita’ di cui all’articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa’, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e’ superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e’ superiore a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.))
Art. 23
((Applicazione dell’imposta ai non residenti
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche’ le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell’articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78
c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, societa’ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.))
Art. 24
Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei recedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell’articolo 10.
3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonche’ quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i) ((, e dell’articolo 16-bis )). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Art. 25
((Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.))
Art. 26
((Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprieta’, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e’ verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’ del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’ e’ riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarita’ della proprieta’ o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di piu’ diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
3. Se il possesso dell’immobile e’ stato trasferito, in tutto o in parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.))
Art. 27
((Reddito domenicale dei terreni
1. Il reddito dominicale e’ costituito dalla parte domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche’ quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51.))
Art. 28
((Determinazione del reddito domenicale
1. Il reddito dominicale e’ determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita’ e classe di terreno.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita’ e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione e’ disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e puo’ essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita’ e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita’ nel quadro di qualificazione catastale, e’ determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo piu’ alta in vigore nella provincia.))
Art. 29
((Variazioni del reddito dominicale
1. Da’ luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualita’ di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualita’ di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacita’ produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e’ stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita’ o classi gia’ esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu’ prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita’ di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche’ in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita’ diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita’ e classi, secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo’ essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualita’ e classi in sostituzione di quelle esistenti.)) ((91))
—————
AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l’art. 2 comma 6 lettera a)) che “all’articolo 29, comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
“c) le attivita’ di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche’ non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”;” L’originario art. 29 corrisponde all’attuale art. 32.
Art. 30
((Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 26 se la denuncia e’ stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia e’ stata presentata dopo, dall’anno in cui e’ stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’articolo 26 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.))
Art. 31
((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si e’ chiusa l’annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si e’ verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e’ verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte.
3. Se l’evento dannoso interessa una pluralita’ di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue luna all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita’ non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.))
Art. 32
Reddito agrario
1. Il reddito agrario e’ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita’ del terreno, nell’esercizio di attivita’ agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita’ agricole:
a) le attivita’ dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita’ dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
((c) le attivita’ di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche’ non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali)).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, e’ stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita’ produttiva dei terreni e delle unita’ foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 24.
Art. 33
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno e’ dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziche’ quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.
((2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita’ di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b)))
Art. 34
((Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario e’ determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualita’ e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’articolo 27 possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell’articolo 25.))
Art. 35
((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.))
Art. 36
((Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati e’ costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita’ immobiliare urbana.
2. Per unita’ immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita’ immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita’ immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi’, produttive di reddito le unita’ immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita’ del provvedimento durante il quale l’unita’ immobiliare non e’ comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprieta’ comune, cui e’ attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d’importo non superiore a lire 50 mila.))
Art. 37
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unita’ immobiliari e’ determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita’ di reddito delle unita’ immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e’ disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e puo’ essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall’anno in cui e’ stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell’acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall’anno successivo.
4. Il reddito delle unita’ immobiliari non ancora iscritte in catasto e’ determinato comparativamente a quello delle unita’ similari gia’ iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del ((5 per cento)), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e’ elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e’ elevata al 35 per cento.(124) ((127))
4-ter. COMMA ABROGATO DAL. D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N.473.
4-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N.133.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l’art. 4, comma 5-septies) che “Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.”
————–
AGGIORNAMENTO (127)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l’art. 4, comma 74) che “La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2013”.
Art. 38
((Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita’ immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unita’ immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e’ costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e’ determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita’ immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita’ immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.))
Art. 39
((Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 35 hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.))
Art. 40
((Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e’ divenuto atto all’uso cui e’ destinato o e’ stato comunque utilizzato dal possessore.))
Art. 41
(((Unita’ immobiliari non locate)
1. Se le unita’ immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e’ aumentato di un terzo.))
Art. 42
((Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche’ dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita’ esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita’ di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 29.))
Art. 43
((Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’articolo 77, comma 1. Si considerano, altresi’, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato)).
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