DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Tuir – Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato fino a Gennaio 2013 con il D.Lgs. 248/2012
TITOLO I capitolo I – Disposizioni Generali (art. da 01 a 24)
TITOLO I capitolo II – Redditi Fondiari (art. da 25 a 43)
TITOLO I capitolo III- Redditi di Capitale (art. da 44 a 48)
TITOLO I capitolo IV – Redditi di Lavoro dipendenti (art. da 49 a 52)
TITOLO I capitolo V – Redditi di Lavoro autonomo (art. 53 e 54)
TITOLO I capitolo VI – Redditi di Impresa (art. da 55 a 66)
TITOLO I capitolo VII – Redditi diversi (art. da 67 a 71)
TITOLO II capitolo I – Ires – soggetti passivi (art. da 72 a 74)
TITOLO II capitolo II – Ires – determinazione del reddito (art. da 114)
TITOLO III capitolo I – Disposizioni Generali (art. da 115 a 121)
TITOLO III capitolo I sezione I – Consolidato Nazionale (art. da 122 a 129)
TITOLO III capitolo I sezione III – Consolidato Mondiale (art. da 130 a 142)
TITOLO III capitolo I sezione III capo III – Enti non Commerciali Residenti (art. da 143 a 150)
TITOLO III capitolo I sezione III capo IV – Società ed Enti commerciali non residenti (art. da 151 a 152)
TITOLO III capitolo I sezione III capo V – Enti non Commerciali non residenti (art. da 153 a 154)
TITOLO III capitolo I sezione III capo VI – Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (art. da 155 a 161)
TITOLO III capitolo I sezione III capo I – Disposizioni comuni e generali (art. da 162 a 164)
TITOLO III capitolo I sezione III capo II – Reddito prodotto all’estero e Rapporti internazionali (art. da 165 a 169)
TITOLO III capitolo I sezione III capo III – Operazioni straordinarie (art. da 170 a 177)
TITOLO III capitolo I sezione III capo IV – Operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Italia e residenti negli stati membri della U.E. (art. da 178 a 181)
TITOLO III capitolo I sezione III capo V – Liquidazione Volontarie e Procedure concorsuali (art. da 182 a 184)
TITOLO IV – Disposizioni Varie, Transitorie e Finali art. da 185 a 191)
(GU n.302 del 31-12-1986 – Suppl. Ordinario )
TITOLO III
((DISPOSIZIONI COMUNI))
((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))
Art. 115
Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e’ imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non e’ consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’;
b) la societa’ partecipata eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130. (98)
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione e’ consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle societa’ partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ partecipata. Le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi di tale societa’, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa’ partecipata relative a periodi in cui e’ efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa’ partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa’ partecipate. (101) ((102))
4. L’opzione e’ irrevocabile per tre esercizi sociali della societa’ partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa’ e comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalita’ indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non modifica ilregime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa’ partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini dell’applicazione del presente comma, durante i periodi di validita’ dell’opzione, salva una diversa esplicita volonta’ assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della societa’ partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa’ partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la societa’ partecipata, sia per i soci.
8. La societa’ partecipata e’ solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all’articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa’ partecipata secondo le modalita’ previste dall’articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa’ indicate nel comma 1 il relativo costo e’ aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e’ altresi’ diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 7 comma 2) che “Le disposizioni dell’articolo 115 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l’art. 36 comma 11) che “Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.”
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l’art. 36 comma 11) che “Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi d’imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Art. 116
Opzione per la trasparenza fiscale delle societa’ a ristretta base proprietaria
1. L’opzione di cui all’articolo 115 puo’ essere esercitata con le stesse modalita’ ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa’ a responsabilita’ limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa’ cooperativa. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59. (101) ((102))
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l’art. 36 comma 11) che “Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.”
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha inoltre disposto (con l’art. 36 comma 17) che “Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l’art. 36 comma 11) che “Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi d’imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Art. 117
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
1. La societa’ o l’ente controllante e ciascuna societa’ controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 ((…)) solo in qualita’ di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e’ in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
((b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attivita’ d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa’ controllata.))((98))
3. Permanendo il requisito del controllo di cui ((al comma 1)), l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e’ irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 8 comma 7) che “Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell’articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.”
Art. 118
Effetti dell’esercizio dell’opzione
1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa’ controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
((1-bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e’ accreditabile l’imposta estera e’ calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero.)) ((98))
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa’ cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa’ o ente controllante o alternativamente dalle societa’ cui competono. Resta ferma l’applicabilita’ delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto e’ determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante e’ effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa’ singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le societa’ di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 8 comma 7) che “Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell’articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.”
Art. 119
Condizioni per l’efficacia dell’opzione
1. L’opzione puo’ essere esercitata da ciascuna entita’ legale solo in qualita’ di controllante o solo in qualita’ di controllata e la sua efficacia e’ subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita’ dell’esercizio sociale di ciascuna societa’ controllata con quello della societa’ o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o societa’ controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa’ o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali e’ esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio e’ irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito e’ stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122;
d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate entro il ((sedicesimo)) giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 129. (98) ((108))
2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio piu’ periodi d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce le modalita’ e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 8 comma 7) che “Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell’articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 34) che “Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilita’ degli interessi passivi e’ aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.”
Art. 120
((Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata:
a) al cui capitale sociale la societa’ o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o societa’ controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa’ o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o societa’ controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile.
2. Il requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la societa’ o ente controllante e la societa’ controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 1, comma 1-bis) che “Ai fini dell’imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell’articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall’anno 1989”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 1) che “[…] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. […]”
Art. 121
((Obblighi delle societa’ controllate
1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna societa’ controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa’ o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa’ controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita’ fiscale di cui all’articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa’ controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita’ dell’opzione.))
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