La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20728 del 10 settembre 2013 intervenendo in tema di cessione d’azienda ha affermato che non c’è trasferimento di ramo d’azienda senza prova che tutte le professionalità sono legate alla funzione da svolgere. Il rapporto prosegue con il cedente se la struttura conferita al cessionario non è autonoma, ma risulta creata gradualmente ad hoc in vista della dismissione.
Per gli Ermellini si è trattato di un’ipotesi di trasferimento d’ azienda disconosciuto dalla Cassazione , secondo cui non è riconducibile alla nozione di cessione d’azienda il contratto con il quale viene realizzata la cd. esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati. Per queste ragioni, correttamente è stata esclusa la sussistenza dei requisiti per configurare la cessione di ramo dì azienda nel trasferimento, da una società ad altra, del ramo d’azienda “Logistica fisica”, considerato che di esso non erano state chiarite struttura e dimensione, né provata la connessione della professionalità del personale addettovi con le attività del preteso ramo, né l’autonomia organizzativa, e che, inoltre, la articolazione funzionale ceduta si caratterizzava per la estrema eterogeneità delle attività e capacità professionali dei lavoratori che vi erano addetti e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farla assurgere in qualche modo ad unitaria “entità economica” (in tali termini, Cass. 206/2004, cui sono conformi Cass. 22125/06, Cass. 5932/08 cit.).
La vicenda ha riguardato il ricorso presentato da un dipendente della società T.che si era rivolto al Tribunale quale giudice del lavoro per l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. al rapporto di lavoro, che doveva intendersi proseguire senza soluzione di continuità con la T., non potendo ritenersi che il settore Logistica fisica trasferito il 27.2.2003 alla TNT Logistic Italia s.p.a. configurasse un autonomo ramo d’azienda.
Il Tribunale accoglieva la richiesta del dipendente. La società proponeva ricorso alla Corte di Appello contro la decisione del Tribunale.
La Corte Territoriale respingeva il ricorso della società ricorrente evidenziando che “la struttura oggetto del trasferimento era tutt’altro che preesistente, poiché rimaneggiato in occasione della cessione con un’arbitraria selezione delle unità impiegatizie da trattenere e di quelle da cedere, e che la stessa era tutt’altro che autonoma in quanto pur sempre dipendente da T.I. per quanto atteneva alla sfera decisionale ed impossibilitata a funzionare in maniera autosufficiente al di fuori del contesto T. al quale era legata mercè il contratto di servizio concluso tra T. e TNT contestualmente alla cessione.”
Per la cassazione di tale decisione ricorre T.I. spa, affidando l’impugnazione a due motivi.
Gli Ermellini nel respingere il ricorso della società evidenziano che “nel regime normativo precedente la modifica contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 – per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito. E’ stato in modo del tutto condivisibile osservato che può applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività rimasta alla società cessionaria, purché esso mantenga, all’interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell’impresa e che, in presenza di tale presupposto, sì considerano fare parte del ramo d’azienda, sicché, peraltro, i rapporti trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. senza necessità di un loro consenso, riguardano i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale (Cass. n. 2489 del 2008, Cass. n. 8017 del 2006).”