La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24995 depositata il 17 settembre 2024, intervenendo in tema di accertamento bancario ed autorizzazioni all’accesso, ha statuito il principio di diritto secondo cui “In tema di accessi, ispezioni e verifiche, sia con riferimento all’accertamento dell’IVA ai sensi dell’art.52 del d.P.R. n. 633 del 1972 sia delle imposte dirette, in forza del richiamo operato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’esigenza di conoscenza da parte del ricorrente della motivazione del decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dev’essere contemperata con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art.329 c.p.p. e, per l’effetto, il diniego non comporta di per sé la nullità dell’avviso di accertamento, in assenza di espressa previsione normativa, ma può essere contestato dal ricorrente dimostrando, tenuto conto anche del fatto che la durata del segreto è limitata, come abbia potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti mediante un concreto apprezzabile nocumento al diritto di difesa.”
Nella fattispecie esaminata i giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento “(cfr. Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022) secondo cui, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministra- zione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.“
Per gli Ermellini ” in tema di accessi, ispezioni e verifiche per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica – prescritta in materia di IVA dall’art. 52 del P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e richiamata per le imposte dirette dall’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – legittima solo lo specifico accesso autorizzato. Infatti, l’autorizzazione del P.M. all’accesso domiciliare, prevista in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dall’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di I.V.A., e applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo operato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce un provvedimento amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo. Essa assolve allo scopo di consentire dall’esterno la verifica del fatto che gli elementi offerti dall’ufficio tributario siano consistenti ed idonei ad integrare gravi indizi. Da tale natura e funzione dell’autorizzazione discende (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 23824 del 11/10/2017) che il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell’accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare l’esistenza del decreto del P.M. e la presenza in esso degli indispensabili requisiti, tenendo conto quanto a quello motivazionale che l’apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall’autorità richiedente.
Infatti, non vi è dubbio (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 10275 del 12/04/2019) che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare nell’ambito di un accertamento tributario, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie dagli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, è provvedimento necessario per la legittimità dell’atto di accertamento. “
I giudici di piazza Cavour, sull’apposizione del segreto, hanno ribadito che “in tema di accertamenti tributari (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 12549 del 17/06/2016) che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria degli atti d’indagine penale, ai sensi degli artt. 33, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 63, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, non va allegata, a pena di nullità, all’avviso di accertamento.
(…)
L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, per la trasmissione, agli Uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo, o di terzi. Ne discende che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. L’autorizzazione in parola è stata, infatti, introdotta per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 51/92), piuttosto che per filtrare ulteriormente l’acquisizione di elementi significativi a fini fiscali (in tal senso è la consolidata giurisprudenza, v. Cass. n. 15049/2014; Cass. n.27149/11; Cass. n. 27947/09; Cass. n. 11203/07). “
Il Supremo consesso sull’accesso ha evidenziato che ” … quanto all’accesso alla documentazione in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, che il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l’emissione dell’atto impugnato non è illimitato, e può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all’esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. 5, sentenza n. 36852 del 15/12/2022). Quest’ultimo può dirsi violato solo ove il contribuente illustri come e in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti.
(…) Tale giurisprudenza è pienamente coerente con quella delle corti europee internazionali in materia di diritti fondamentali, particolarmente con riferimento al diritto di accesso a documenti dell’amministrazione all’imposizione armonizzata. Non vi è infatti dubbio che il diritto di accesso sia protetto sotto l’angolo civile dell’art.6 § 1 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (Corte EDU, Loiseau c. Francia, decisione del 18 novembre 2003). Egualmente, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio del rispetto dei diritti della difesa trovano applicazione allorquando sia adottato un atto lesivo. Essi però vanno interpretati, in riferimento alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono stati interpretati (cfr., ad es., CGUE, Sez. V, Sentenza 16 ottobre 2019, C-189/18) nel senso che il diritto del contribuente può essere soggetto a restrizioni, allorquando queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, in grado di ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
(…) Il diritto alla consegna del decreto del Procuratore della Repubblica con cui è stato autorizzato l’accesso mirato e consequenzialmente lo scrutino della sua legittimità, non è quindi un diritto assoluto e dev’essere contemperato con la legittimità del segreto opposto e la strumentalità di questo all’effettivo raggiungimento degli effetti cui è preposto, trovando un punto di caduta nella necessità di allegare e dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa eventualmente intervenuta. …”