La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n.26655 depositata il 28 novembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento disciplinare ha affermato che è illegittimo, per violazione del principio di immediatezza della reazione, quale elemento costitutivo del recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, un licenziamento per giusta causa intimato 18 giorni dopo il chiaro delineamento del quadro fattuale in capo al datore di lavoro.
La vicenda ha riguardato un dipendente rappresentante sindacale cui era stato contestato l’intenzionale impedimento, per più di un’ora, del passaggio dei furgoni, attraverso una forma di protesta solitaria consistita nello sdraiarsi per terra nella sede di scorrimento del cancello carraio, il tutto con modalità “a sorpresa” idonee a creare una situazione di pericolo o di danno. Al termine della procedura disciplinare veniva comunicato l’applicazione della sanzione massima del licenziamento.
Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione inanzi al Tribunale, in veste di giudice di lavoro, che accoglieva la domanda del ricorrente dichiarando l’illegittimità del licenziamento con condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
La società , per la cassazione della sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini respingono il ricorso presentato dal datore di lavoro puntualizzando che il requisito della immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. e come tale deve essere verificato d’ufficio dal giudice; costituisce invece un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli art. 414, 416, 437 c.p.c., rispetto all’esercizio del potere datoriale di recedere per giusta causa, la deduzione da parte del lavoratore del difetto di immediatezza della contestazione dell’addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall’art. 7, l. n. 300 del 1970.
Pertanto alla luce di quanto scritto dai giudici di legittimità il licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente che ha bloccato l’accesso dei mezzi aziendali allo stabilimento è illegittimo qualora il provvedimento espulsivo, adottato a 18 giorni dalla data in cui viene accertato dall’azienda che l’incolpato non è titolare di alcuna delega ad organizzare scioperi o iniziative conflittuali per conto della confederazione sindacale.
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