La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21399 depositata il 15 settembre 2017 interviene in tema studi di settore e di vizi di motivazione della sentenza affermando che la sentenza che non da conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto congruo l’importo determinato, come maggior ricavo, nella sentenza pur a fronte delle argomentazioni del contribuente circa la peculiarità (pur evidenziata in sentenza) della situazione determinatasi con l’assunzione nell’anno in esame del subagente, pochi mesi dopo licenziato per l’infruttuosità del suo apporto
La vicenda ha riguardato un piccolo imprenditore che svolge l’attività di rappresentanza di coloranti e vernici a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento derivante dalla scostamento dell’importo dichiarata da quello scaturente dall’applicazione dello studio di settore. Il contribuente aveva giustificato lo scostamento tra il dichiarato da quello dello studio di settore sulla circostanza di avere assunto un subagente nell’anno in esame, ma di averlo licenziato poco tempo dopo “per l’infruttuosità del suo apporto”.
Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano parzialmente le doglianze del ricorrente e rideterminavano il maggior reddito non sulla base delle risultanze degli studi di settore (pari a 92.706,00) ma su un importo di euro 80.000,00. Il contribuente impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettarono sia l’appello principale, prodotto dal contribuente, sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.
Avverso tale decisione, il contribuente, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare denunciava il vizio di motivazione della sentenza emessa dalla CTR in quanto si era limitata a confermare quanto stabilito dai giudici di prime cure senza tener conto delle ragioni esposte dal contribuente e pur avendo affermato che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere con ulteriori verifiche.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente ritenendo che la decisione della CTR confermando l’accertamento di maggiori ricavi, non ha tenuto conto della particolare situazione gestionale che si è verificata con l’assunzione del collaboratore, poi licenziato.
Per i giudici di legittimità, che ritengono fondata la censura, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato l’importo dei ricavi determinato dalla CTP “in maniera apodittica, senza minimamente dar conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto congruo il detto importo, pur a fronte delle argomentazioni del contribuente circa la peculiarità (pur evidenziata in sentenza) della situazione determinatasi con l’assunzione nell’anno in esame del subagente, pochi mesi dopo licenziato per l’infruttuosità del suo apporto.”
Infatti la CTR respingeva il ricorso del contribuente, pur evidenziando che lo studio di settore “deve tener conto anche di altri fattori soggettivi riferiti al caso concreto, inerenti le condizioni nelle quali viene svolta l’attività”, che “il contribuente ha fatto presente la particolare situazione gestionale cui è andato incontro con l’assunzione del collaboratore nell’anno 2003, poi licenziato nel giugno dell’anno successivo” e che l’Ufficio “avrebbe dovuto fondare il proprio accertamento con ulteriori e più approfondite verifiche”.