CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14294 depositata il 13 luglio 2016 – La destinazione della merce all’esportazione deve essere provata da adeguata documentazione doganale, oppure dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest’ultima non è prescritta, del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14294 depositata il 13 luglio 2016 TRIBUTI - IVA - OPERAZIONI NON IMPONIBILI - ESPORTAZIONI - NECESSARIA LA PROVA DELLA DESTINAZIONE DELLA MERCE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE MEDIANTE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE FATTO L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società ancora in bonis un avviso col quale ha accertato una maggiore iva [...]