CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 58 depositata il 17 marzo 2017 – Inammissibilità della legittimità costituzionale dell’art. 21 octies – Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi – possibilita’ di integrazione della motivazione in sede processuale – difetto di rilevanza dell’ ordinanza di rimessione – inammissibilità
CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 58 depositata il 17 marzo 2017 P.A. Attività - procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - possibilita' di integrazione della motivazione in sede processuale - difetto di rilevanza dell' ordinanza di rimessione - inammissibilità. Massima: E' inammissibile, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21octies [...]
