CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19785 depositata il 4 ottobre 2016 – Il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficionon è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19785 depositata il 4 ottobre 2016 LAVORO - PREVIDENZA ED ASSISTENZA - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - CTU - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE Svolgimento del processo Con la sentenza n. 3948 del 2011, la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da V.O. avverso la sentenza del [...]