CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19714 depositata il 3 ottobre 2016
LAVORO – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INPS – ELENCHI ANAGRAFICI DEI LAVORATORI AGRICOLI – SPESE GIUDIZIARIE E CENSURABILITA’ IN SEDE DI LEGITTIMITA’ – SUSSISTE
Svolgimento del processo
1. – Il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda proposta da A.M., ha dichiarato esistente tra la suddetta e la azienda agricola di R.G. un rapporto di lavoro agricolo subordinato per 102 giornate lavorative relative all’anno 2006 e ha ordinato all’Inps la reiscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità e per il numero di giornate sopraindicato. Ha poi condannato l’Inps al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 450,00 per onorario.
2. – La sentenza è stata appellata da entrambe le parti e la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 31 agosto 2011, ha accolto l’impugnazione incidentale dell’Inps e, in parziale riforma della sentenza, ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Ha quindi dichiarato assorbito l’appello principale, che aveva ad oggetto l’errata liquidazione delle spese siccome inferiori ai minimi tariffari. Infine, ha compensato le spese del giudizio d’appello.
3. – Nei limiti di quanto interessa in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che le spese del giudizio dovessero essere compensate in ragione degli adempimenti istruttori resisi necessari per superare le risultanze di un accertamento ispettivo collegato a inchieste giudiziarie volte a contrastare la piaga della proliferazione di rapporti di lavoro inesistenti, contro la sentenza, la lavoratrice propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico motivo di ricorso la M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, 4 e 5 c.p.c.
Assume l’erroneità e l’illogicità della motivazione della Corte d’appello che ha compensato per intero le spese del giudizio di primo grado facendo riferimento alla necessità di “adempimenti istruttori”, che invece costituiscono un’attività normale nella gran parte dei giudizi. Anche il giudizio espresso dalla Corte sul diniego dell’Inps alla sua iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli, ritenuto non “immotivato o pretestuoso”, era illogico ed erroneo, dal momento che in ogni caso il disconoscimento del rapporto aveva indotto essa ricorrente ad adire l’autorità giudiziaria nei termini di decadenza previsti e a dare la prova dell’esistenza del rapporto. Infine la “natura della controversia”, la cui peculiarità è ravvisata, sempre a giudizio della Corte, nel fatto che l’Inps è stato obbligato ad una verifica dei propri archivi ed il contenzioso era collegato ad inchieste giudiziarie tese a impedire la proliferazione di rapporti di lavoro agricolo inesistenti, non costituiva ragione sufficiente alla compensazione, in mancanza del deposito da parte dell’Inps dell’accertamento ispettivo relativo all’anno 2006.
2. Deve innanzitutto rilevarsi che, poiché il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 18 giugno 2008, trova applicazione l’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il quale cosi dispone: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Detta norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto se sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. 12 gennaio 2012, n. 316; Cass., 2 dicembre 2010, n. 24531).
In particolare, per quanto attiene ai casi che possono giustificare la compensazione, è stato ritenuto, a titolo meramente esemplificativo, che l’obbligo motivazionale è assolto nel caso in cui il giudice di merito dia atto delle oggettive difficoltà dell’accertamento in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. 30 luglio 2008, n. 20598 e successive conformi).
L’individuazione, nello specifico caso, dell’uno piuttosto che dell’altro giusto motivo di compensazione è attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.
3. – Nella specie, la motivazione della Corte salernitana, fondata sulle complesse attività istruttorie in sede amministrativa e giudiziaria, risulta incongrua giacché la complessità probatoria dell’intera vicenda è stata determinata dalla condotta dell’Inps che ha disposto la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli senza una rigorosa verifica e sulla base di accertamenti compiuti dai suoi ispettori per anni diversi da quelli per cui è causa.
In altri termini, è proprio la condotta dell’Inps che ha costretto la parte, risultata poi totalmente vittoriosa, ad adire l’autorità giudiziaria e a richiedere i mezzi istruttori volti a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro negato dall’Inps.
Il potere discrezionale del Giudice nel ravvisare elementi per la compensazione delle spese dei gradi di giudizio non risulta, pertanto, adeguatamente e logicamente motivato e non si sottrae, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente incentrate, inoltre, sull’esito del giudizio prime cure che ha ritenuto fondato il diritto alla reiscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli, negato dall’INPS con il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo.
Il ricorso deve essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice perché provveda alla soluzione della questione sulla base dei principi su enunciati. Il giudice del rinvio provvedere anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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