Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26088 – I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano pure all’acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione “non di lusso”

"In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 1 sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano pure all'acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione "non di lusso", anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto)"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26086 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25975 – E’ irrilevante l’IRAP ai fini del c.d. raddoppio dei termini, non essendo le violazioni delle disposizioni riguardo all’imposizione IRAP presidiate da sanzioni penali

in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015»

Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola – Risoluzione n. 77/E del 16 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 16 ottobre 2018, n. 77/E Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola Quesito È pervenuta alla scrivente una richiesta di chiarimenti con riguardo al trattamento fiscale ai fini dell’Iva applicabile alle prestazioni socio-educative svolte da una azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali [...]

Riporto delle perdite a seguito di fusione per incorporazione art. 172 TUIR – Principio di diritto 16 ottobre 2018, n. 6 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 16 ottobre 2018, n. 6 Riporto delle perdite (fusione per incorporazione della società Alfa S.p.A.) Articolo 172, comma 7, del decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. L’articolo 172, comma 7, del Tuir disciplina, con finalità antielusive, le condizioni alle quali è consentito il [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46953 depositata il 16 ottobre 2018 – In relazione al reato di cui all’art. 10 ter del d.Igs. n. 74 del 2000, per omesso pagamento IVA è configurabile solo se l’imposta non versata, in base alla dichiarazione annuale, supera i 250.000,00 euro

La modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di euro 150.000,00, ha determinato una abolitio criminis parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25648 – Le prestazioni eseguite da uno dei coassicuratori in adempimento di una «clausola di delega» non possono essere assimilate, ai fini della fruizione dell’esenzione dall’IVA, alle «operazioni di assicurazione»

ai fini dell'assoggettabilità delle operazioni di coassicurazione al regime di esenzione IVA, occorre verificare se la società coassicuratrice delegatala che gestisce la liquidazione dei sinistri sia anche parte del rapporto in essere con l'assicurato, per avere ad esempio assunto obbligazioni contrattuali nei suoi confronti sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio, sia pure secondo le caratteristiche proprie della coassicurazione, che prevedono una gestione frazionata del rischio con altre imprese assicuratrici, a tal fine non rilevando invece - perché operante su un diverso piano - la regola sancita dall'art. 1911 c.c., che esclude la solidarietà nelle obbligazioni assunte (sia pure in un unico contratto) dalle diverse imprese (co)assicuratrici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25772 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento allo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento" e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto

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