Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29179 – In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, vanno esclusi dai componenti negativi del reddito d’impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto denominato “interest rate swap”, quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, perché manca il requisito della inerenza del costo alla attività d’impresa – Vizio di motivazione apparente

In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, vanno esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto denominato "interest rate swap", quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, perché manca il requisito della inerenza del costo alla attività d'impresa - Vizio di motivazione apparente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29162 – Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2019, n. 29484 – Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito

Corte di Cassazione sentenza n. 29183 depositata il 12 novembre 2019 – La presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d. Lgs. n. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo

La presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. n. 218/1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo

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