CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27099 – L’istanza di rimborso è esclusa all’utente finale in quanto il soggetto legittimito sono i soggetti che forniscono l’energia
L'istanza di rimborso è esclusa all'utente finale in quanto il soggetto legittimito sono i soggetti che forniscono l'energia. Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria