CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9629 – In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario
la notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, cod. proc. civ., fa decorrere il termine breve di impugnazione, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla "scienza legale" collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all'esito del giudizio ed all'intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche