CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4433 – Esodo incentivato ed obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore
va osservato che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 dell'art. 10 del DM 158/2000, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferimento alla retribuzione dell'ultima mensilità non significa che nel computo dell'importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all'importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all'ultimo mese del rapporto medesimo per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonché al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull'importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione