Archivi annuali: 2019

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera 14 novembre 2019 – Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019

CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 14 novembre 2019 Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 Art. 1 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2019, n. 30073 – Lo svolgimento, da parte dei portieri degli enti previdenziali assunti con contratto di diritto privato assoggettato alla disciplina del C.C.N.L. dei dipendenti da proprietari di fabbricati, di mansioni diverse da quelle di portierato e da riportare ad attività proprie della funzione amministrativa dell’ente di appartenenza non comporta in sé la trasformazione del vincolo in un rapporto di impiego pubblico privatizzato

lo svolgimento, da parte dei portieri degli enti previdenziali assunti con contratto di diritto privato assoggettato alla disciplina del C.C.N.L. dei dipendenti da proprietari di fabbricati, di mansioni diverse da quelle di portierato e da riportare ad attività proprie della funzione amministrativa dell'ente di appartenenza non comporta in sé la trasformazione del vincolo in un rapporto di impiego pubblico privatizzato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2019, n. 30070 – Per i licenziamento per motivo oggettivo il limite al potere datoriale è quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa per cui se la ragione palesata dall’imprenditore per giustificare il licenziamento del dipendente si dimostra alla prova del giudizio priva di effettività, il giudice del merito legittimamente può convincersi da ciò che il reale motivo del recesso fosse altro, non palesato e rimasto occulto, come tale difforme dal modello legale

Per i licenziamento per motivo oggettivo il limite al potere datoriale è quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa per cui se la ragione palesata dall'imprenditore per giustificare il licenziamento del dipendente si dimostra alla prova del giudizio priva di effettività, il giudice del merito legittimamente può convincersi da ciò che il reale motivo del recesso fosse altro, non palesato e rimasto occulto, come tale difforme dal modello legale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2019, n. 29889 – Il d. lgs. n. 276 del 2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall’art. 1 legge n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio

Il d. lgs. n. 276 del 2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2019, n. 29460 – In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza

In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e fa domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 de! 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30085 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30067 – Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30066 – Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

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