Archivi annuali: 2021

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27934 – Il preavviso non ha efficacia reale, ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso

Il preavviso non ha efficacia reale, ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27789 – Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27786 – In caso di denunzia di error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto

In caso di denunzia di error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27785 – Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27675 – Ai fini dell’imposta di registro in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro vada determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

Ai fini dell'imposta di registro in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro vada determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27665 – In tema di IVA, che “ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la gestione di servizi cimiteriali, l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i servizi polifunzionali da parte del Comune, sono attività esenti da imposta, in quanto prive del requisito della commercialità e svolte dall’ente pubblico in veste di pubblica autorità ed “in conformità” alle finalità istituzionali.”

In tema di IVA, che "ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la gestione di servizi cimiteriali, l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i servizi polifunzionali da parte del Comune, sono attività esenti da imposta, in quanto prive del requisito della commercialità e svolte dall'ente pubblico in veste di pubblica autorità ed "in conformità" alle finalità istituzionali."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27657 – La prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova

La prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27652 – La discrepanza tra valore iscritto a bilancio e (assai minore) valore negoziale pattuito (ancorché sulla scorta di perizia giurata) autorizza l’Ufficio a procedere a rettifica sia a fini di registro, sia a fini di imposte dirette, dando prevalenza al primo, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie

La discrepanza tra valore iscritto a bilancio e (assai minore) valore negoziale pattuito (ancorché sulla scorta di perizia giurata) autorizza l'Ufficio a procedere a rettifica sia a fini di registro, sia a fini di imposte dirette, dando prevalenza al primo, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie

Torna in cima