CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19368 – L’art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova
L'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che - nel comma precedente - sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova