Archivi annuali: 2021

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33300 – In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31813 – In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene

In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2021, n. 34081 – Omessa formazione sull’uso del macchinario di lavoro e responsabilità contrattuale – L’errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova, come del resto la denuncia di travisamento della prova, può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione, ex art. 395, n. 4 cod.proc.civ., mentre l’unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione consiste nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

Omessa formazione sull'uso del macchinario di lavoro e responsabilità contrattuale - L'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova, come del resto la denuncia di travisamento della prova, può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione, ex art. 395, n. 4 cod.proc.civ., mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 08 ottobre 2021, n. 8867 – La c.d. “contabilità in nero” costituita da appunti personali rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d. p. r. n. 600/1973 che comporta, per l’obbligato, l’onere di fornire la prova contraria e legittima l’accertamento induttivo puro

La c.d. "contabilità in nero" costituita da appunti personali rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d. p. r. n. 600/1973 che comporta, per l'obbligato, l'onere di fornire la prova contraria e legittima l'accertamento induttivo puro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2021, n. 33408 – Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo

Ai fini dell'ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Integrazione della circolare n. 140/2021 – INPS – Circolare 11 novembre 2021, n. 169

INPS - Circolare 11 novembre 2021, n. 169 Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Integrazione della circolare [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34078 – Al fine di vagliare la possibilità di fare applicazione del termine di prescrizione previsto per l’actio iudicati dall’art. 2953 c.c. nel caso di cartella non opposta, che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo

Al fine di vagliare la possibilità di fare applicazione del termine di prescrizione previsto per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. nel caso di cartella non opposta, che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo

Torna in cima