Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 37039 depositata il 17 dicembre 2022 – In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’illecito, il momento dell’accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall’art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione

– Per la violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

Per la violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d'indagine, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

Registrare un contratto di comodato? Da domani si fa tutto via web – La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati – AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 19 dicembre 2022

 AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 19 dicembre 2022 Registrare un contratto di comodato? Da domani si fa tutto via web - La novità sarà presto estesa anche ad altri atti privati La registrazione dei contratti di comodato d’uso arriva online. Da domani, 20 dicembre, sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la [...]

EMCS fase 4.0: nuovo eDAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni – AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 14 dicembre 2022, n. 569047/RU

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 14 dicembre 2022, n. 569047/RU EMCS fase 4.0: nuovo eDAS per la circolazione tra stati UE ed altre evoluzioni Informativa La fase 4 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS) sarà operativa a partire dal 13 febbraio 2023. La principale novità introdotta riguarda la sostituzione del documento amministrativo semplificato [...]

IPCEI Idrogeno 2 (H2 Industry) – Termini e modalità di attuazione dell’intervento agevolativo – MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 19 dicembre 2022

MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY - Decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 IPCEI Idrogeno 2 (H2 Industry) - Termini e modalità di attuazione dell’intervento agevolativo Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) Amministrazione centrale titolare d’intervento: il Ministero dello sviluppo economico, responsabile per l'attuazione dell’investimento (Misura) [...]

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Provvedimento n. 467965 del 19 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento n. 467965 del 19 dicembre 2022 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Dispone: 1. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36992 depositata il 16 dicembre 2022 – L’espressione “esercizio per professione abituale” dell’attività va intesa, più semplicemente, come esercizio dell’attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, cioè, che l’attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità. Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni

L'espressione "esercizio per professione abituale" dell'attività va intesa, più semplicemente, come esercizio dell'attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, cioè, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità. Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un'attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36978 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di imposte sul reddito d’impresa, in presenza di contestazione dell’Amministrazione finanziaria relativa all’insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l’esistenza e l’ammontare della stessa, oltre che l’inerenza all’attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l’eventuale inerzia dell’Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l’autonomia di ciascun periodo ai fini dell’esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata

In tema di imposte sul reddito d'impresa, in presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa all'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l'esistenza e l'ammontare della stessa, oltre che l'inerenza all'attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l'eventuale inerzia dell'Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l'autonomia di ciascun periodo ai fini dell'esercizio del potere impositivo, tale per cui il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione rettificata

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