Archivi annuali: 2022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI – Comunicato 13 giugno 2022 – Ricorso su aiuti di stato: camera di consiglio anticipata al 21 giugno

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI - Comunicato 13 giugno 2022 Ricorso su aiuti di stato: camera di consiglio anticipata al 21 giugno Il TAR del Lazio ha accolto favorevolmente l’istanza di anticipazione della discussione in sede cautelare del ricorso per l’annullamento del provvedimento di approvazione del modello di autodichiarazione sugli aiuti di Stato da parte dell’Agenzia delle Entrate, modificando [...]

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 13 maggio 2022 – Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 13 maggio 2022 Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022 Art. 1 Proroga dei termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento 1. L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 28 marzo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022, n. 19181 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 – L’art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo (comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall’impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3); con la disciplina di cui innanzi il legislatore delegato ha quindi sostanzialmente mutuato l’impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p., corrispondenti al termine di decadenza per la contestazione/irrogazione di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, e termini di prescrizione delle pene previsti dall’art. 172 c.p., corrispondenti al termine per la riscossione di cui al citato art. 20, comma 3

L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l'accertamento del singolo tributo (comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall'impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3); con la disciplina di cui innanzi il legislatore delegato ha quindi sostanzialmente mutuato l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p., corrispondenti al termine di decadenza per la contestazione/irrogazione di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p., corrispondenti al termine per la riscossione di cui al citato art. 20, comma 3

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022, n. 19179 – La violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 22628 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro

In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell'oggetto della consulenza e, quindi, dell'eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 19023 – Il legislatore, pur definendo di diritto privato il rapporto di lavoro intercorrente fra l’Università ed il collaboratore linguistico ne ha affidato la disciplina alla contrattazione collettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previsto per l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 2 del d.lgs. n. 29/1993, vigente all’epoca della decretazione di urgenza

Il legislatore, pur definendo di diritto privato il rapporto di lavoro intercorrente fra l'Università ed il collaboratore linguistico ne ha affidato la disciplina alla contrattazione collettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previsto per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 2 del d.lgs. n. 29/1993, vigente all'epoca della decretazione di urgenza.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992 – Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.

Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.

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