Corte di Cassazione ordinanza n. 10388 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di accertamento dei redditi d’impresa, con riguardo ad un’attività di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trattandosi di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile
In tema di accertamento dei redditi d'impresa, con riguardo ad un'attività di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trattandosi di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell'intera documentazione contabile