Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11670 – Ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l’estinzione del processo

Ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l'estinzione del processo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11638 – In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione

In base all'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione

Corte di Cassazione ordinanza n. 10579 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica  imposto  dall’art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica  imposto  dall'art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 10569 depositata il 1° aprile 2022 – I versamenti sui conti correnti non registrati integrano una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti  che  di  prelevamenti ed è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa  prova da   parte   del   contribuente   in   merito   ad    ogni   singolo  movimento

I versamenti sui conti correnti non registrati integrano una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti  che  di  prelevamenti ed è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa  prova da   parte   del   contribuente   in   merito   ad    ogni   singolo  movimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 10568 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità- che l’Ufficio fornisca prove “certe”

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità- che l'Ufficio fornisca prove "certe"

Corte di Cassazione ordinanza n. 10389 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di  contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

In tema di  contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

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