CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11670 – Ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l’estinzione del processo
Ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l'estinzione del processo