Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 7900 depositata il 4 marzo 2022 – La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo priva della necessaria analisi di tali documenti e delle ragioni per le quali da essi non potrebbe trarsi la prova della ingerenza

La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo priva della necessaria analisi di tali documenti e delle ragioni per le quali da essi non potrebbe trarsi la prova della ingerenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058 – L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7400 – Realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’art. 1344 cod.civ. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace

Realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'art. 1344 cod.civ. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7398 – La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua anche delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa che è configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l’eventuale assenza di utili determina l’assenza di compensi, necessariamente correlati all’andamento economico dell’impresa

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua anche delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa che è configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa

MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – Comunicato 07 marzo 2022 – Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2002

MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - Comunicato 07 marzo 2022 Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2002 Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022 del Comitato nazionale, recante: «Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all' Albo.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi – Istituti Italiani di Cultura all’estero – Articolo 7-septies del dPR n.633 del 1972 – Risposta 07 marzo 2022, n. 96 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 marzo 2022, n. 96 Prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi - Istituti Italiani di Cultura all'estero - Articolo 7-septies del dPR n.633 del 1972. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante X fa presente che l'articolo 7-septies del d.P.R. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 – L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale

L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale

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