Archivi mensili: Luglio 2023

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18547 depositata il 30 giugno 2023 – Nel verificare gli effetti estensivi del giudicato, sebbene, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo

Nel verificare gli effetti estensivi del giudicato, sebbene, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18426 depositata il 28 giugno 2023 – Nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall’art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi

Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi

Online il servizio DRA – Domanda di riscatto annualità contributive annullate – CASSA dei DOTTORI COMMERCIALISTI – Comunicato del 4 luglio 2023

CASSA dei DOTTORI COMMERCIALISTI - Comunicato del 4 luglio 2023 Online il servizio DRA – Domanda di riscatto annualità contributive annullate Da oggi è attivo, all'interno dell'area riservata, il nuovo servizio online DRA con cui è possibile presentare le domande di riscatto delle annualità annullate. Clicca qui per approfondire e consultare la guida operativa. Cosa [...]

Vendita di beni sequestrati – Soggetto tenuto agli adempimenti fiscali – Articoli 104-bis disp. att. c.p.p. e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 – Risposta n. 369 del 4 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 369 del 4 luglio 2023 Vendita di beni sequestrati - Soggetto tenuto agli adempimenti fiscali - Articoli 104-bis disp. att. c.p.p. e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo ''istante'', [...]

Scissione parziale – Ripartizione credito IRAP – Art. 173, comma 4, del TUIR – Risposta n. 368 del 4 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 368 del 4 luglio 2023 Scissione parziale - Ripartizione credito IRAP - Art. 173, comma 4, del TUIR Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa S.p.A. (nel seguito, l'''Istante'', la ''Società'' o anche ''Alfa'') è una società operante nel settore del ... [...]

Processo tributario: ammissibile l’appello che non riporti le motivazione della sentenza impugnata ed a seguito inammissibilità la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare le ulteriori motivazioni della sentenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15833 depositata il 6 giugno 2023, intervenendo in tema di difetto di specificità dei motivi del ricorso in appello ha ribadito che "... nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta [...]

Corte di Cassazione, sentenza n. 15833 depositata il 6 giugno 2023 – Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4720 depositata il 15 febbraio 2023 – Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

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