CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18547 depositata il 30 giugno 2023
Tributi – Avviso di liquidazione dell’imposta di registro – Avviso di accertamento a fini IVA – Cessione di azienda – Giudicato esterno – Effetti nel processo tributario – Accoglimento
Rilevato
1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla (…) s.r.l. in liquidazione un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 131 del 1986, e di irrogazione delle sanzioni, all’esito di un processo verbale di constatazione, riqualificando una pluralità di operazioni poste in essere con la XXX s.p.a. come cessione di azienda.
2. La (…) s.r.l. in liquidazione ha impugnato l’atto in esame, denunciando la decadenza dal potere impositivo, la mancanza dell’atto presupposto di cessione di azienda, il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 15, 20 e 51 del DPR n. 131 del 1986, il difetto di motivazione, l’inapplicabilità delle sanzioni per assenza del requisito di colpevolezza e per obiettiva incertezza sulla portata ed ambito di applicazione delle disposizioni di riferimento.
3. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ritenendosi che l’operazione posta in essere integrasse un disegno elusivo.
4. La sentenza della Commissione provinciale tributaria è stata confermata in appello.
5. La Commissione tributaria regionale ha premesso che alla contribuente è stato notificato, relativamente agli stessi fatti, anche un avviso di accertamento a fini i.v.a., la cui impugnazione è stata rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 4/4/2013 del 7.12.2012, «passata in giudicato» (secondo la motivazione della sentenza in esame) all’esito della declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività (pronuncia adottata dalla stessa Commissione tributaria regionale in pari data a quella oggetto del presente giudizio); inoltre, ha precisato che l’Agenzia delle Entrate ha notificato, all’esito delle stesse verifiche, un ulteriore avviso anche alla XXX s.p.a. in liquidazione, impugnato da quest’ultima, con esito favorevole in primo grado ed ancora pendente, dinanzi allo stesso ufficio, in appello. Sulla base di tali premesse il giudice di appello ha ritenuto essersi formato un giudicato esterno (sulla sentenza n. 8/4/2013 del 7.12.2013 della Commissione provinciale tributaria di Vicenza) in ordine alla qualificazione delle operazioni intercorse tra la (…) s.r.l. e la XXX s.r.l. ed ha, dunque, esaminato nel merito le sole censure aventi ad oggetto la determinazione della base imponibile e l’irrogazione delle sanzioni, rigettandole.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
7. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
8. Fissata l’adunanza camerale dell’8.6.2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att. c.p.c., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.
Considerato
1. La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., essendo stata ritenuta passata in giudicato una sentenza appena pronunciata, prima della scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione; 2) l’erronea applicazione degli artt. 54, comma 5, DPR n. 131 del 1986 e 37-bis DPR n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non essendo stato adottato e notificato un avviso di accertamento prima di quello di liquidazione; 3) e 4) l’omesso esame di fatti decisi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., consistenti nelle perdite e nell’avviamento negativo incidente sul valore dell’azienda e nella normalità imprenditoriale della condotta tenuta (fatti allegati e dimostrati dalla contribuente).
2. Il primo motivo è fondato, essendo subordinato il giudicato esterno in ordine alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza n. 4/4/2013 del 7.12.2012, applicato nella sentenza impugnato (e ritenuto preclusivo di ogni valutazione in ordine alla qualificazione dell’operazione realizzata tra le parti), alla formazione della cosa giudicata formale ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che non si collega alla mera pronuncia, da parte della Commissione tributaria regionale, di tardività dell’appello, pronuncia che è suscettibile di ricorso per cassazione, ma alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione o al rigetto del ricorso per cassazione.
Va, inoltre, ricordato che il giudicato richiamato nella sentenza in esame riguarda un tributo diverso (iva), in cui soggetto passivo, presupposto di imposta e base imponibile sono diversi dall’imposta di registro, che, come chiarito recentemente anche dalla Consulta nella sentenza n. 158 del 2020, è un’imposta di atto. Di ciò occorre tenere conto nel verificare gli effetti estensivi del giudicato, sebbene, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (in applicazione di tale principio Cass., Sez. 5, 16.5.2019, n. 13152, ha cassato la sentenza di merito che, nell’affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l’effetto preclusivo derivante da altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa l’edificabilità ai fini dell’imposta di registro).
3. Gli altri motivi restano assorbiti, tenuto conto della caducazione della decisione impugnata e della necessità di rivalutare, in primo luogo, la sussistenza della contestata cessione di azienda.
4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che, in diversa composizione, deciderà la causa, tenendo conto dei recenti interventi della Corte costituzionale in ordine all’interpretazione dell’art. 20 del DPR n. 131 del 1986.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di lite.
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