Archivi annuali: 2023

INVITALIA – Comunicato del 12 aprile 2023 – Al via l’11 maggio l’incentivo “Transizione ecologica organismi culturali e creativi”

INVITALIA - Comunicato del 12 aprile 2023 Al via l’11 maggio l’incentivo “Transizione ecologica organismi culturali e creativi” E’ online l'avviso pubblico che, nell'ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del PNRR, destina 20 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e  piccole imprese culturali e creative, enti [...]

INAIL – Comunicato del 17 aprile 2023 – Avviso utenti

INAIL - Comunicato del 17 aprile 2023 Avviso utenti Si comunica che a partire dalle ore 17:00 di mercoledì 19 aprile 2023 è momentaneamente sospeso il funzionamento dello Sportello Digitale per interventi di aggiornamento del servizio. Gli utenti sono inviati a non accedere all’applicazione fino alla conclusione delle attività di aggiornamento che sarà comunicata con [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9650 depositata l’ 11 aprile 2023 – La legge n. 223 del 1991, art. 24 comma 2 prevede espressamente l’applicazione delle norme in materia di licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell’attività d’impresa, in ogni caso rilevando, pure nella suddetta ipotesi e di unicità del criterio di scelta per tutti i lavoratori, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall’art. 4, comma 9 legge cit., per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta

La l. n. 223 del 1991, art. 24 comma 2 prevede espressamente l'applicazione delle norme in materia di licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell'attività d'impresa, in ogni caso rilevando, pure nella suddetta ipotesi e di unicità del criterio di scelta per tutti i lavoratori, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall'art. 4, comma 9 legge cit., per la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9621 depositata l’ 11 aprile 2023 – Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello fallimentare il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando alla cognizione: a) del primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; b) del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello fallimentare il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando alla cognizione: a) del primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; b) del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9356 depositata il 5 aprile 2023 – L’intangibilità dell’accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, presuppone che il giudice, concluse le operazioni di consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto scritto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale

L'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, presuppone che il giudice, concluse le operazioni di consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto scritto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9743 depositata il 12 aprile 2023 – In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell’ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso

In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell'ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso

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