La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza 30 luglio 2013, n. 18261 si è pronunciata sull’appalto di manodopera e sul divieto d’interposizione fittizia di manodopera, soffermandosi tra l’altro sulle dichiarazioni rese dai lavoratori ai funzionari Inps di vigilanza, confermando l’orientamento della stessa Corte. Inoltre hanno ritenuto corretto che doveva tenersi conto del pagamento dei contributi effettuati dalla cooperativa, posto che esso aveva effetto estintivo del debito contributivo ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti dagli enti previdenziali.
La vicenda trae origine dal verbale ispettivo con il quale era stato riferito che alcuni soci dipendenti della cooperativa D., con mansioni e qualifica di autista, registrati sui libri paga e matricola della stessa, di fatto svolgevano la loro attività alle dipendenze della S.N.T. utilizzando camion di proprietà di quest’ultima.
Nella sentenza di primo grado era emerso che tutti i soci, sentiti dai funzionari di vigilanza, avevano dichiarato di avere sempre svolto, sin dall’assunzione, o dopo un breve periodo dall’assunzione, le mansioni di autista e non quelle di carico e scarico delle merci, con automezzi di proprietà della S.N.T., ricevendo ogni disposizione dal presidente della cooperativa D., ma anche dirigente e procuratore della S.N.T. dal 1989 al 1992. Era altresì emerso che, sin dal 1988, unico committente della società cooperativa era stata la S.N.T. e che, pertanto, la prima aveva lavorato in esclusiva per la seconda, costituendo parte integrante del relativo ciclo produttivo.
Alla stregua di tali elementi, doveva ritenersi ad avviso del giudice d’appello che il rapporto contrattuale instauratosi tra la società S.N.T. e la cooperativa D., costituendo una mera fornitura di manodopera, ricadeva sotto il divieto dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960.
Inoltre per i giudici di appello doveva poi escludersi nei confronti dell’INPS l’efficacia del giudicato penale che aveva ritenuto insussistente la violazione di cui alla legge n. 1369 del I960 nei confronti dei legali rappresentanti della società S.N.T., con la conseguente assoluzione degli stessi, posto che a quel giudizio l’Istituto non aveva partecipato.
Gli Ermellini, nell’esaminare le doglianze alla base del ricorso proposto in cassazione dalla società ricorrente, hanno ritenuto che le motivazione riportate nella sentenza di appello non vi siano carenze, insufficienze, contraddizioni logiche né tanto meno si riscontra l’omesso esame di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.