CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2013, n. 18261
Lavoro – Caratteri del rapporto individuale – Appalto di manodopera – Divieto – Interposizione fittizia di manodopera – Dichiarazioni dei lavoratori ai funzionari di vigilanza
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11 dicembre 2000 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l’opposizione proposta dalla S.N.T. s.r.l. (di seguito S.N.T.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 2.812.661.253 a favore dell’INPS per omissioni contributive.
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto di appalto di lavoro di facchinaggio (carico e scarico merci e servizio di trasporto mera) stipulato dalla predetta società con la cooperativa D. s.r.l. configurasse una mera fornitura di manodopera e quindi una interposizione fittizia ricadente sotto il divieto dell’art. 1 della legge 1369/60. I lavoratori della cooperativa dovevano dunque considerarsi alle dipendenze della società S.N.T., con la conseguenza che questa era tenuta al pagamento dei contributi.
Il Tribunale rigettava altresì l’opposizione proposta dai legali rappresentanti della società S.N.T., A.C.S. e G.P.S., avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dal Dirigente la Sede INPS di Catania per il pagamento delle sanzioni amministrative conseguenti alle suddette omissioni contributive.
La sentenza, impugnata dalla S.N.T. e dai legali rappresentanti della stessa, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catania nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza di una mera fornitura di manodopera. Ed infatti, come era emerso dalla compiuta istruzione, i soci lavoratori dipendenti della cooperativa, registrati sui libri paga e matricola della stessa, di fatto avevano svolto la loro attività alle dipendenze della S.N.T., la quale era dunque tenuta al pagamento dei relativi contributi.
La Corte rilevava altresì, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che doveva tenersi conto del pagamento dei contributi effettuato dalla cooperativa appaltatrice per gli stessi lavoratori e che pertanto, in applicazione del disposto di cui all’art. 1180 cod. civ la somma dovuta dalla S.N.T. per contributi doveva essere decurtata dalla somma versata dalla cooperativa allo stesso titolo, avente questa efficacia satisfattiva rispetto all’obbligo contributivo gravante sul committente. Disponeva quindi una consulenza tecnica contabile, all’esito della quale condannava la S.N.T., previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento, a favore dell’INPS, della somma di € 47.641,34, oltre le sanzioni civili dovute per legge.
Riduceva la sanzione amministrativa comminata a ciascuno dei legali rappresentanti della predetta società ad € 258,22.
Avverso tale sentenza la S.N.T. e i suoi legali rappresentanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’INPS ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per un solo motivo, al quale la società ha replicato con memoria.
Motivi della decisione
1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunziando violazione dell’art. 112 c.p.c., deducono di avere eccepito, in primo e secondo grado, che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo sulla base del verbale ispettivo dei funzionari di vigilanza dell’INPS. Sul punto entrambi i predetti giudici hanno omesso ogni pronuncia.
3 II motivo è inammissibile.
A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (tale norma è stata abrogata dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009 n. 69), nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Esso, come affermato più volte da questa Corte, deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la decisione impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n. 24339).
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.
Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. debba essere interpretata nel senso che il quesito e il momento di sintesi possano desumersi dalla formulazione del motivo, atteso che una siffatta interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita della norma in questione (Cass. Ord. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n. 2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).
Nella specie il quesito in questione non è stato formulato, onde il motivo è inammissibile.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentano che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente una interposizione fittizia ricadente sotto il divieto dell’art. 1 della legge 1369/60, non ha tenuto conto che la società cooperativa appaltatrice svolgeva attività di trasporto, che era iscritta all’albo degli autotrasportatori, che era in possesso di attrezzature proprie, che aveva lavorato non solo per la S.N.T. ma anche per altre società, che aveva una propria organizzazione, che svolgeva principalmente lavori di facchinaggio e solo marginalmente lavori di trasporto, che il lavoro dei dipendenti della cooperativa venivano diretti da un socio della stessa.
Inoltre, aggiungono, la Corte di merito non ha tenuto conto degli elementi emersi nel procedimento penale a carico dei legali rappresentanti della S.N.T., conclusosi con sentenza di assoluzione per avere il Pretore di Catania ritenuto insussistente la violazione di cui alla legge n. 1369 del 1960, sentenza che, pur non facendo stato nel presente giudizio, offriva sufficienti elementi per escludere che nella specie fosse stato posto in essere un appalto di mere prestazioni di lavoro. Di tale procedimento, peraltro, l’INPS era a conoscenza, ma ha ritenuto di non prenderne parte.
5. Con il terzo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge n. 1369 del 1960.
Deducono che l’interposizione vietata ricorre quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione. Nella specie era da escludere una siffatta evenienza, come era desumibile dagli elementi di fatto evidenziati nel secondo motivo.
6. Entrambi i predetti motivi sono infondati. Va innanzi tutto precisato che l’art. 1 della L. n. 1369 del 1960 vieta all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono, e che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per l’esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fomite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante, con la conseguenza che i prestatori di lavoro, occupano in violazione di tali divieti, sono considerati a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore d quale effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
Attraverso queste disposizioni il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno in cui un’impresa, comunemente detta interponente o appaltante, si giovi di una persona fisica o giuridica, la quale conserva lavoratori apparentemente alle proprie dipendenze, per poi destinarli in realtà ad esplicare le proprie mansioni a favore dell’azienda gestita dall’impresa principale.
La sentenza impugnata, dopo aver affermato che il credito azionato dall’INPS traeva origine dal verbale ispettivo del 22 luglio 1994 con il quale era stato riferito che alcuni soci dipendenti della cooperativa D., con mansioni e qualifica di autista, registrati sui libri paga e matricola della stessa, di fatto svolgevano la loro attività alle dipendenze della S.N.T., ha rilevato che le risultanze ispettive erano state confermate dalla compiuta istruttoria.
Ed infatti, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, tutti i soci, sentiti dai funzionari di vigilanza, avevano dichiarato di avere sempre svolto, sin dall’assunzione, o dopo un breve periodo dall’assunzione, le mansioni di autista e non quelle di carico e scarico delle merci, con automezzi di proprietà della S.N.T., ricevendo ogni disposizione dal presidente della cooperativa D., ma anche dirigente e procuratore della S.N.T. dal 1989 al 1992. Era altresì emerso che, sin dal 1988, unico committente della società cooperativa era stata la S.N.T. e che, pertanto, la prima aveva lavorato in esclusiva per la seconda, costituendo parte integrante del relativo ciclo produttivo.
Alla stregua di tali elementi, doveva ritenersi ad avviso del giudice d’appello che il rapporto contrattuale instauratosi tra la società S.N.T. e la cooperativa D., costituendo una mera fornitura di manodopera, ricadeva sotto il divieto dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960.
Doveva poi escludersi nei confronti dell’INPS l’efficacia del giudicato penale che aveva ritenuto insussistente la violazione di cui alla legge n. 1369 del I960 nei confronti dei legali rappresentanti della società S.N.T., con la conseguente assoluzione degli stessi, posto che a quel giudizio l’Istituto non aveva partecipato.
Ritiene questa Corte che nella motivazione sopra riportata non vi siano carenze, insufficienze, contraddizioni logiche né tanto meno si riscontra l’omesso esame di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Deve in proposito osservarsi, con riguardo alla valutazione delle prove, che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultane sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base «.. tra le altre, Cass. 9 agosto 2004 n. 15355; Cass, 21 aprile 2006 n. 9368; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 26 giugno 2007 n. 14752).
Nella specie, la Corte territoriale ha dato sufficientemente conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto che ricorresse nella specie il divieto di interposizione fittizia di manodopera, con motivazione congrua, coerente e immune da vizi, che si sottrae alle critiche che le vengono mosse, le quali sostanzialmente tendono a contrapporre alla valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito una diversa valutazione favorevole ai ricorrenti.
7. Con il quarto motivo, seguito dal quesito di diritto, è denunziata violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e degli art. 1180 e 2036 cod. civ.
Si lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere che doveva tenersi conto del pagamento dei contributi effettuati dalla cooperativa, posto che esso aveva effetto estintivo del debito contributivo ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti dagli enti previdenziali, ha tuttavia escluso, per la parte di contributi ancora dovuti all’INPS, che la S.N.T. avesse diritto alla fiscalizzazione, per avere posto in essere un comportamento vietato dalla legge, costituito dalla interposizione nella prestazione di lavoro.
Ad avviso dei ricorrenti tale assunto è infondato, atteso che la violazione del divieto di intermediazione nell’assunzione di lavoratori subordinati non esclude che il datore di lavoro effettivo abbia diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
8. Il motivo è infondato.
La legge n. 389/89, art. 6, di conversione del D.L. n. 338 del 1989, ha disposto in favore di alcuni settori produttivi, per le imprese operanti nel mezzogiorno, una riduzione, di entità variabile, dei contributi per il servizio nazionale a carico del datore di lavoro (cd. fiscalizzazione degli oneri sociali).
Tale riduzione è stata esclusa dallo stesso art. 6, comma 9, tra l’altro, nell’ipotesi in cui non siano stati denunciati i lavoratori agli istituti previdenziali (lettera a).
Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto che la S.N.T. non avesse diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, atteso, che, dovendo considerarsi i lavoratori occupati alle dipendenze della cooperativa appaltatrice alle dipendenze, a tutti gli effetti, della società committente, la S.N.T. non aveva provveduto alla loro denunzia e alla loro regolarizzazione contributiva.
9. Con il quinto motivo, corredato dal relativo quesito di diritto, denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 1369 del 1960, i ricorrenti deducono che tale legge è stata abrogata, onde non poteva trovare applicazione nel giudizio di appello né, tanto meno, è applicabile nel presente giudizio, in cui dovranno applicarsi “le norme sopravvenuta.
10. Il motivo è infondato. Ed infatti la legge dianzi indicata, abrogata dal d. lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. e), è applicabile ratione temporis nella presente controversia, concernendo omissioni contributive accertate con verbale ispettivo del 22 luglio 1994.
11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS, denunziando violazione dell’art. 116, comma 8 e segg., della legge n. 388 del 2000, deduce che la Corte d’appello ha applicato, ai fini della determinazione delle sanzioni, la normativa, più favorevole per il contribuente, di cui alla legge 23 dicembre 2000, art. 116, comma 18. Ma, in base a tale disposizione, il contribuente deve intanto versare la somma dovuta secondo la precedente disciplina; la differenza tra quanto dovuto in base alla più favorevole disciplina e quella precedente costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio secondo le modalità operative fissate dallo stesso ente.
12. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Va richiamato sul punto quanto esposto sub n. 3.
13. Avuto riguardo al rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese tra le parti.
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