Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, che consentono l’emissione di accertamenti parziali (articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, comma quarto, Dpr n. 633/1972).
L’adesione può riguardare esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione. Deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale tramite una comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che lo ha redatto.
L’adesione ai verbali di constatazione comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge. Dal 1° febbraio 2011 la sanzione è stata portata a un sesto (Legge 220/2010 articolo 1, commi dal 18 al 22).
In seguito all’adesione, l’ufficio emette un “atto di definizione dell’accertamento parziale”, che contiene gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L’atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.
La notifica dell’atto di definizione determina per il contribuente l’obbligo di versare le somme indicate. Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.
Adesione all’invito al contraddittorio
Il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio tramite una comunicazione al competente ufficio e il versamento delle somme dovute entro il 15° giorno che precede la data fissata per la comparizione.
Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, va unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.
L’adesione all’invito al contraddittorio comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.
L’adesione ai processi verbali di constatazione (pvc) e ai contenuti dell’invito al contraddittorio è effettuata utilizzando uno specifico modello di comunicazione. In caso di:
adesione al verbale di constatazione, la comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente (in base all’annualità oggetto di definizione) e all’organo che lo ha redatto, i quali rilasciano ricevuta di presentazione. La comunicazione può essere anche spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, per verificare il rispetto del termine di 30 giorni previsto per la comunicazione di adesione, si fa riferimento alla data del timbro dell’ufficio postale). Se il verbale si riferisce a più periodi d’imposta la cui competenza è di diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve consegnare/inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate
adesione all’invito al contraddittorio, la comunicazione deve essere presentata, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso. La comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia ricevuta di presentazione, oppure spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione deve essere allegata la quietanza dell’intero pagamento o della prima rata se è stato scelto il pagamento rateizzato.
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