L’art. 35, comma 7 del D.L. n. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 10-ter, che contempla, in caso di omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l’applicazione di una sanzione penale in capo al contribuente.
Perché si verifichi la fattispecie delittuosa prevista dalla norma è necessario che il contribuente:
– presenti un debito IVA derivante da dichiarazione annuale;
– non abbia versato l’imposta a debito, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre);
– l’imposta non versata sia di ammontare superiore a € 50.000,00.
Qualora si concretizzano le tre situazioni sopra descritte il contribuente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, venendo invece applicata la sola sanzione amministrativa nel caso in cui l’imposta non versata non dovesse superare il suddetto limite quantitativo. Dunque: omesso versamento IVA inferiore o uguale a 50.000 euro implica la sola sanzione amministrativa; omesso versamento IVA superiore a 50.000 euro implica la sanzione penale.
Alla sanzione della reclusione da sei mesi a due anni, a seguito di sentenza di condanna, conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000. In caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, è prevista la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter del codice penale (art. 1, comma 143 della L. 24 dicembre 2007 n. 244).
Va sottolineato che il reato di omesso versamento IVA si configura solo se non è versata l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, sempre se di ammontare superiore a euro 50.000, non anche in caso di omesso versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’imposta, anche se di importo superiore a euro 50.000.
Ciò vale, con l’assunto che il momento penalmente rilevante, non è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di imposta di riferimento (l’inosservanza di tale termine rileva solo ai fini amministrativi), ma “il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”, ossia il 27 dicembre dell’anno di imposta successivo a quello di riferimento.
Ci si è chiesti se la mancanza di liquidità potesse assumere rilevanza ai fini della configurazione del reato di omesso versamento IVA e qualora il mancato versamento dell’imposta all’Erario dovesse dipendere dal suddetto stato di fatto, se si configurasse comunque il reato.
Con riferimento al delitto di omesso versamento di Iva, il soggetto Iva riceve la somma che, eventualmente, a seguito di liquidazione deve poi versare all’Erario a titolo di imposta, dal cessionario del bene o dal committente della prestazione di servizi dell’operazione. In tale situazione nessuna crisi di liquidità può giustificare il mancato versamento dell’imposta, tenuto conto che il soggetto passivo non deve fare altro che versare l’Iva ricevuta da terzi e che il mancato versamento non potrà mai derivare da una oggettiva impossibilità, ma da un’utilizzo di queste somme per finalità diverse.
I contribuenti, pertanto, anche se in carenza di risorse, è opportuno che procedano al saldo delle somme scoperte del periodo d’imposta precedente. Se il contribuente non riuscisse a estinguere completamente l’obbligazione, sarebbe necessario almeno ridurre il debito sotto la soglia limite di 50.000 euro, scongiurando così le conseguenze penali. I debiti IVA sospesi potranno essere sanati, attraverso il ravvedimento operoso, fino al termine di presentazione della prossima dichiarazione annuale Iva, mentre il debito da dichiarazione IVA va saldato entro il 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Non ha senso, dunque, attendere l’invio del preavviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, pensando di usufruire della rateazione senza fidejussione, in quanto il pagamento della somma dovuta dopo il 27 dicembre non elimina il reato, ma al limite attenua le pene comminabili.
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