L’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che “l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.” Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto, equipara la sanzione per la violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante.
La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso possono riguardare sia crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali.
In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione, la stessa risulta applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.11.2008, data di entrata in vigore del Decreto in esame.
Pertanto: ¨ con riferimento agli importi a credito compensati prima del 29.11.2008 (ad esempio, nel mod. F24 presentato il 16.11.2008 per il versamento del saldo della liquidazione di ottobre, ecc.) in misura eccedente a quanto esistente, in applicazione del principio del favor rei risulterà applicabile la sanzione del 30% del credito utilizzato in eccesso;
¨ per le compensazioni di crediti inesistenti effettuate a decorrere dal 29.11.2008 (ad esempio, in sede di versamento dell’acconto IVA) la sanzione applicabile sarà quella dal 100% al 200% del credito utilizzato in eccedenza.
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE OLTRE IL LIMITE PREVISTO
Con riferimento al caso dell’utilizzo in compensazione per importi superiori al limite massimo previsto (€ 516.456,90 o € 1.000.000 in caso di subappaltatori edili il cui volume d’affari deriva per almeno l’80% da operazioni soggette al reverse charge) non si ritiene che la violazione configuri l’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente. Continua a trovare applicazione la sanzione del 30% dell’importo compensato in misura eccedente il limite.
Sanzioni
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Nota
Il reato si configura se il totale relativo all’Iva dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d’imposta.
Premessa – Per l’indebita compensazione rilevata in sede di attività automatizzata di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni presentate, sarà irrogata la sanzione del 30% sulle somme dovute. Si tratta della sanzione prevista per l’omesso versamento dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 che si applica anche nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis.
Sanzioni indebite compensazioni – Il comma 18 dell’articolo 27 D.L. 185/2008 prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi; la sanzione è elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.
Sanzioni per la riscossione – Il precedente comma 16 dell’art. 27 D.L. 185/2008 stabilisce inoltre che la riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione è effettuata mediante l’apposito atto di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della Legge n. 311 del 2004 per effetto dei quali l’Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede annualmente alla liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. In forza di questa previsione l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, riduce le deduzioni, le detrazioni ed i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti.
Attività di controllo – Nell’ambito di questa specifica attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate verifica anche che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito che in termini di effettivo utilizzo dello stesso. Dal punto di vista sanzionatorio, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997 prevede che alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito, emerse a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DP.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, “anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.
Sanzione controllo automatizzato – Alla luce delle disposizioni normative sopra citate l’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ancorché riferibili all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato, è quella del 30% prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti.
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