La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7592 depositata il 23 marzo 2017 intervenendo in tema decadenza dell’azione di accertamento ha affermato che l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La vicenda ha riguardato un contribuente socio di una srl a cui veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso dall’Agenzia delle Entrate, che successivamente provvedeva ad integrarlo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Il secondo avviso scaturiva dall’accertamento a carico della seconda società di cui il contribuente era socio. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero parzialmente l’impugnazione del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione del giudici di prime cure con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettano il ricorso dell’Agenzia ritenendo che “per un verso, che l’Ufficio avrebbe fatto uso del potere integrativo, senza la ricorrenza del presupposto richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 (sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili al momento dell’originario atto accertativo) e, per altro verso, che la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio sarebbe stata difficilmente ipotizzabile, a causa della conflittualità dei rapporti .. omissis … con il resto della compagine societaria”.
La normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell’articolo 43 del D.P.R. 600/1973, come modificato dall’articolo 1, della Legge 208/2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, a mente del quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello redditi o di presentazione della dichiarazione nulla,l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Pertanto in base al predetto art. 43 fino alla scadenza dei termini di decadenza l’avviso di accertamento da parte dell’ufficio può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vi è l’obbligo, a pena di nullità, della specifica indicazione dei nuovi elementi sopravvenuti.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria riaffermando in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati non ancora in possesso dell’ufficio fiscaleche ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso costituiscono, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973, elementi sopravvenuti che legittimano l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi.
Per i giudici di legittimità “dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente (Sez. 5, n. 576 del 15/01/2016).” Per la Corte Suprema inoltre “in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. (Sez. 5, n. 15824 del 29/07/2016; Sez. 6 – 5, n. 25271 del 28/11/2014).”
Inoltre, sempre in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.