Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 602 del 12 gennaio 2017) intervenendo in tema di procedure concorsuali ha statuito che qualora una società si sia cancellata dal registro delle Imprese, ma ha lasciato ancora attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata, le notifiche ad essa indirizzate possono eseguirsi regolarmente sulla PEC.  Come è facilmente intuibile la sentenza in commento ha effetti particolarmente delicati e interessanti per quanto attiene ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento e non solo. La predetta sentenza conferma quanto statuito dalla Corte con la sua precedente sentenza n. 17946 del 13 settembre 2016.

Cancellazione della società: fallimento entro 1 anno

L’articolo 10 della legge fallimentare regola il termine, fino ad un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in cui gli imprenditori individuali o le società entro cui possono essere dichiarati falliti e sempre che l’insolvenza si sia manifestata prima della predetta cancellazione o entro l’anno successivo alla stessa.

Per cui la legge fallimentare statuisce una “fictio iuris” ai soli fini della dichiarazione di fallimento considera ancora esistente l’impresa anche dopo la sua cancellazione (entro, come detto prima, il limitato periodo di un anno).  Il ricorso va ugualmente notificato alla società, anche se sia stata cancellata dal registro delle imprese – entro il termine di un anno-, secondo le regole di cui all’art. 145 cpc e quelle stabilite dalla legge fallimentare in particolare dell’articolo 15 legge fallimentare che recita: «Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1».

Pertanto in base a tali norme l’istanza di fallimento deve essere notificata a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore come risultante dal Registro delle Imprese. Nell’ipotesi in cui la notifica non sia possibile, la stessa va effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale del debitore comunicata al Registro Imprese. Qualora neanche questo tentativo dovesse andare a buon fine, per via dell’irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario dovrà depositare l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese.

PEC attiva anche dopo la cancellazione

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che le notifiche possono essere eseguite tramite invio alla sua posta elettronica certificata ancora attiva anche dopo la cancellazione dell’impresa dal RI. In particolare per le notifiche, provenienti dalla cancelleria, con cui si mette a conoscenza l’impresa del deposito, da parte di un creditore, dell’istanza di fallimento. In tale circostanzi se la società cancellata non controlla più la vecchia casella di posta elettronica certificata, non sarà neanche in grado di costituirsi nel giudizio prefallimentare (non avendone conoscenza), né potrà difendersi. Con sua somma sorpresa, così, l’impresa potrebbe trovarsi ad essere dichiarata fallita senza neanche aver preso parte all’udienza e controbattuto alle eccezioni dell’avversario.

Per gli Ermellini la notifica è regolare perché, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese, se l’indirizzo di posta elettronica non è stato disattivato la notifica ha raggiunto il proprio scopo e l’imprenditore ne avrebbe potuto prendere conoscenza se solo avesse prestato più attenzione al proprio account PEC.

Al fini di evitare sorprese si consiglia, onde evitare conseguenze stabilite dalla sentenza in commento, di provvedere immediatamente alla disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata non appena la società è stata cancellata dal Registro delle imprese, senza attendere la natura scadenza del servizio e il mancato rinnovo del prezzo al gestore.