Il D.Lgs. 276/2003 ha abrogato gli articoli della legge n. 196/97 relativa al lavoro interinale, introducendo il contratto di somministrazione; i contratti di lavoro interinale stipulati prima del 24 ottobre 2003 restano in vigore fino alla loro scadenza.
DEFINIZIONE
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione abbiamo quindi due contratti diversi:
- un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato.
APPLICAZIONE
Destinatari
- L’agenzia autorizzata che somministra il lavoro (somministratore)
- Il datore di lavoro (utilizzatore)
- Il lavoratore
Le Agenzie per il lavoro debbono essere autorizzate a svolgere le attività previste dal D.Lgs. n. 276/03.
Presso il Ministero del Lavoro è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Esso è articolato in 5 sezioni:
- sezione I agenzie di somministrazione di tipo c.d. generalista, cioè abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- sezione II agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, cioè abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di somministrazione a tempo indeterminato;
- sezione III agenzie di intermediazione;
- sezione IV agenzie di ricerca e selezione del personale;
- sezione V agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Sul mercato del lavoro potranno operare senza la necessità di iscrizione all’albo (soggetti autorizzati ope legis) anche:
- le università pubbliche e private
- le fondazioni universitarie
Mentre sono beneficiari di particolari regimi agevolativi di autorizzazione:
- i Comuni – le Provincie
- gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari
- le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.
- Enti Bilaterali
- Ordine nazionale dei consulenti del lavoro
Settori
I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo senza alcuna limitazione, salvo i divieti.
La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.
Divieti
La somministrazione sia a termine che a tempo indeterminato è vietata:
- per sostituire lavoratori in sciopero
- presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni (salvo accordo sindacale)
- presso unità produttive in cui vi sia una sospensione o riduzione di orari di lavoro con intervento dell’integrazione salariale
- la somministrazione è vietata se non è stata effettuata la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 626/94.
Tipologie di somministrazione
La norma distingue 2 tipologie di somministrazione applicabile a qualsiasi settore produttivo senza alcuna limitazione salvo i divieti di cui sopra:
1) contratto di somministrazione a tempo indeterminato (i lavoratori vengono assegnati all’utilizzatore senza limiti temporali predefiniti per particolari attività tassativamente indicate dalla legge o dai contratti collettivi) può essere stipulato per:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
- servizi di pulizia, custodia, portineria
- servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia – Legge 23.12.2009 n. 191 – Finanziaria 2010
- servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale
- gestione di call-center , nonché per l’avvio per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n.1260/1999
- costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale), per l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro
- tutte le altre ipotesi stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale – Legge 23.12.2009 n. 191 – Finanziaria 2010
2) Il contratto di somministrazione a tempo determinato (è la forma generale di somministrazione e i lavoratori vengono assegnati all’utilizzatore per un tempo predeterminato e definito all’inizio del contratto) può essere stipulato:
- per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
- per le “esigenze temporanee” indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)
- Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze:
- il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
- gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione
- i limiti percentuali di stipulazione di contratti a termine non si applicano alla somministrazione, poiché l’utilizzatore potrebbe anche avvalersi esclusivamente di questo tipo di contratto per la sua attività lavorativa
È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
CARATTERISTICHE
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Tra gli elementi essenziali:
- gli estremi dell’autorizzazione,
- numero dei lavoratori,
- individuazione dei rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori, ecc.
La mancanza della forma scritta e degli elementi essenziali rende nullo il contratto ed i lavoratori sono considerati dipendenti dell’utilizzatore.
Il contratto di lavoro tra lavoratore e somministratore
Non è richiesta invece alcuna forma specifica per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore. Questi non è computato nell’organico dell’utilizzatore , ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla sicurezza sul lavoro.
Trattamento economico e normativo
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all’utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.
Indennità di disponibilità
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto, per i periodi in cui i lavoratori non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, il pagamento, da parte del somministratore, di un’ indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – D.M. del 10 marzo 2004 G.U. n. 68/22.03.04 (l’indennità è divisibile per quote orarie e il divisore è 173).
L’indennità di disponibilità:
- è esclusa dal computo do ogni istituto di legge o di contratto colletti (mensilità aggiuntive, ferie, festività, TFR ecc.)
- è soggetta all’aliquota contributiva ordinaria (ditta più dipendente) senza l’obbligo dell’osservanza dei minimali contributivi
- è soggetta all’imposta sul reddito da lavoro dipendente.
DISTINZIONE
- Somministrazione di lavoro (art. 20 – 26): è il contratto di somministrazione di manodopera che l’utilizzatore conclude con l’Agenzia di somministrazione , obbligandosi contestualmente, in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi somministrati.
- Appalto di servizi (art. 29) è il contratto di appalto stipulato con un appaltatore che possiede una propria organizzazione di mezzi e assume sostanzialmente il rischio dell’esito del servizio reso.
- Somministrazione irregolare, illecita, fraudolenta (artt. 18 – 27 – 28).
Irregolare: quando le condizioni ed i limiti contrattuali previsti dalla legge non sono rispettati (solo sanzioni amministrative pecuniarie; il lavoratore deve rivolgersi al Giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.) per far riconoscere a carico dell’utilizzatore che ha utilizzato le prestazioni lavorative, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultimo.
Illecita: quando la somministrazione è posta in essere da soggetti non autorizzati. E’ un reato istantaneo con effetti permanenti.
Fraudolenta: quando la somministrazione illecita è realizzata in frode alla legge o ai contratti collettivi.
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Trattamenti di famiglia ( circolare n. 41/2006)
Il lavoratore somministrato ha diritto all’assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti
Il prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, percepisce l’assegno per il nucleo familiare solo in presenza di effettiva prestazione lavorativa ovvero per le situazioni disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, disoccupazione indennizzata, ecc.).
Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l’utilizzatore e pagare l’ assegno.
L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e domestici viene pagato direttamente dall’Inps.
Indennità di maternità , di malattia e tbc.
Il lavoratore somministrato ha diritto all’ indennità di maternità , di malattia e tbc secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.
Dall’inquadramento del somministratore nel settore terziario, salva l’ipotesi di somministrazione di lavoratori agricoli ovvero per l’ipotesi di somministrazione di lavoro domestico, deriva la determinazione del trattamento previdenziale spettante al lavoratore.
Nel caso di prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, bisogna distinguere:
- le ipotesi in cui gli eventi in questione si collochino durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo
- dall’ipotesi in cui si collochino, invece, durante la fase di obbligatoria disponibilità.
Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; per i calcoli si veda la circolare n. 41 del 13 marzo 2006
Indennità ordinaria di disoccupazione
I lavoratori avviati al lavoro tramite un somministratore sono soggetti all’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione:
- con requisiti normali (art. 19, legge n. 636/1939) considerando utile ai fini della ricerca del requisito contributivo anche il periodo temporale interessato dall’indennità di disponibilità
- con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, legge n. 160/1988).
All’interno del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il somministrato può realizzarsi la cosiddetta “indennità di disponibilità”, che è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria, ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo
La sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione.
Indennità di mobilità e trattamenti speciali edili
Il somministrato non ha diritto né all’indennità di mobilità né ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, anche se presta attività lavorativa presso un’impresa dell’industria o dell’edilizia, in quanto il suo datore di lavoro formale è l’azienda di somministrazione che è inquadrata ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/89 nel settore del terziario
Integrazione salariali
Le agenzie di somministrazione non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali.
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Sotto il profilo pensionistico (circolare n.18/2005)
assume rilievo l’indennità di disponibilità corrisposta; i contributi sono versati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 25, comma 1).
Nel sistema retributivo o misto la predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo.
CONTRAZIONE
A norma dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.
Posto che l’importo mensile del trattamento minimo nell’anno 2005 è pari ad euro 420,01, per tale anno il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari ad euro 168,00, e il minimale retributivo annuo è pari a euro 8.736,00.
Quindi se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva dell’indennità di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi settimanali da accreditare è pari a 42 (7.000,00:168,00 = 41,66).
La contrazione di cui sopra opera anche nel caso di sola erogazione dell’indennità di disponibilità, ciò in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la misura di tale indennità corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili.
Ne consegue pertanto che anche tali periodi non risultano interamente coperti di contribuzione per il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali in generale e di quelle pensionistiche in particolare.
ATTUAZIONE
La nuova disciplina è pienamente operativa dal 2 luglio 2004 (data di pubblicazione nella G.U. del DM 5 maggio 2004).
- In attesa dell’autorizzazione è possibile stipulare i nuovi contratti di somministrazione:
- per le Agenzie di lavoro interinale, già autorizzate ai sensi della precedente disciplina, non appena abbiano presentato la richiesta di autorizzazione secondo le nuove disposizioni;
- per tutti gli altri soggetti non appena autorizzati all’esercizio dell’attività di somministrazione e iscritti all’Albo.
L’istituto normativo e la relativa disciplina del contratto di somministrazione inizialmente abrogato con la Legge 244/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stato reintrodotto con la Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n. 191) a decorre dal 1° gennaio 2010.
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