Durc per aziende in concordato preventivo in continuità e per società di capitali
L’Inps, con proprio messaggio, illustra i due interpelli del Ministero del lavoro n. 41/2012 e n. 2/2013, rispettivamente inerenti al rilascio del Durc regolare ad imprese in concordato preventivo in continuità e al rilascio del Durc a società di capitali in caso di irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci
Il Ministero nel rispondere a due istanze di interpelli riguardante la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC .
Nel primo viene chiesto se vi sia la possibilità di vedersi rilasciare il Durc per un’azienda sottoposta al concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale ed in presenza di debiti contributivi pendenti precedenti all’omologa da parte del Tribunale.
Questo nell’ottica che la crisi in atto sia reversibile e pertanto non strutturale.
Il secondo interpello riguarda un chiarimento in merito alla possibilità di richiedere ed ottenere un Durc regolare, da parte di società di capitali, nei casi in cui sia riscontrata una situazione debitoria personale da parte dei soci delle società stesse.
Per cui viene chiesto se gli enti, in sede di verifica per l’emissione del Durc, siano tenuti o meno a verificare le singole posizioni dei soci o se si debbano limitare alla situazione contributiva di dipendenti e collaboratori.
L’Inps, con il recente messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013 procede ad illustrare i contenuti di entrambi gli interpelli.
DURC e concordato preventivo in continuità (interpello n. 41/2012)
La problematica in oggetto riguarda i requisiti necessari ai fini del rilascio del Durc, quando le aziende richiedenti si trovino in concordato preventivo in continuità di attività.
L’Inps nel messaggio n. 4925 effettua un rapido riassunto della normativa vigente (art. 161 e segg. legge fallimentare), partendo dal presupposto che il concordato preventivo è uno strumento atto a salvaguardare le aziende che versano in uno stato di crisi «sanabile» e cioè superabile, basato sulla predisposizione di un piano strutturale con il quale azienda e creditori concordino tempistica e modalità di pagamento dei debiti precedenti alla presentazione della domanda di concordato.
Nella legge fallimentare, all’art. 186-bis si prevede la possibilità di richiedere nel piano di ristrutturazione una moratoria, cioè una dilatazione dei tempi, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ricomprendendo quindi anche i debiti contributivi ed assicurativi. Ciò vale unicamente per i debiti insorti antecedentemente alla domanda di omologa. Nel piano deve essere previsto il completo e totale soddisfacimento dei crediti Inps muniti di privilegio.
I requisiti per ottenere l’emissione del Durc regolare sono i seguenti:
- la sospensione dei pagamenti delle inadempienze contributive maturate anteriormente all’apertura della procedura;
- l’indicazione nel piano di risanamento della moratoria dei debiti contributivi fino ad un anno;
- l’esplicita previsione dell’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio;
- l’omologa da parte del Tribunale competente del piano di concordato.
Continuando nella disamina del messaggi l’Inps precisa che sarà cura delle singole sedi competenti, durante la fase istruttoria del Durc, verificare che gli eventuali debiti contributivi si riferiscano a periodi coperti dal piano di concordato e che lo stesso rispetti le condizioni di cui sopra.
Una volta accertata l’avvenuta omologa del piano di concordato, l’Inps ammetterà la regolarità contributiva per un periodo che comunque non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di omologa.
Al termine dei dodici mesi la moratoria cessa di avere effetto, a quel punto eventuali debiti contributivi pregressi non ancora estinti causeranno il semaforo rosso nella procedura di emissione del modello Durc e verrà attestata l’irregolarità dell’azienda.
La nota del Ministero del lavoro
Con nota n. 4323 del 4 marzo, il Ministero del lavoro è intervenuto dando una precisazione, necessaria, a quanto già riportato nella risposta ad interpello n. 41/2012.
LINPS ribadisce e conferma la posizione già assunta da chi scrive in un precedente articolo. Considerato che l’art. 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, al comma 2, lett. b), sottolinea che «la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative», nella nota viene precisato che nell’intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e la successiva emanazione da parte del Tribunale dell’omologa del concordato preventivo, non sia applicabile tale disposizione.
Pertanto, secondo il Ministero, l’attestazione di regolarità contributiva potrà essere rilasciata da parte degli enti unicamente se nel piano di concordato in continuità depositato sia stata prevista la moratoria dei debiti contributivi e solo dopo che sia avvenuta l’omologazione del piano stesso da parte del Tribunale.
Una volta riscontrata la presenza di entrambe le condizioni, l’azienda potrà avere l’emissione del Durc, in quanto i debiti pregressi verranno a quel punto sospesi, ma solo a seguito dell’omologa e non anche nel periodo antecedente e decorrente dal deposito della domanda.
È opportuno ribadire che solo i debiti contratti precedentemente alla domanda di concordato possono godere della moratoria di un anno, mentre quelli maturati successivamente alla domanda e, conseguentemente, quelli maturati dopo l’omologa, non hanno la copertura dell’art. 186-bis, legge fallimentare, e pertanto dovranno essere puntualmente saldati per poter avere l’emissione del Durc regolare.
Ciò significa, anche stante i tempi dei Tribunali, che possono trascorrere dai sei mesi all’anno prima che la situazione venga congelata, permettendo all’azienda di procedere con la richiesta di regolarità contributiva.
Considerato che, e non bisogna dimenticarlo, si tratta di un’azienda in crisi, il lasso di tempo così determinato risulta decisamente eccessivo e la diretta conseguenza è una drastica riduzione delle possibilità per l’azienda stessa di riprendersi dalle difficoltà.
Trattandosi di concordato in continuità, l’impossibilità di avere l’emissione del Durc regolare nell’attesa dell’omologa, significa per l’azienda non poter completare commesse pubbliche, non prenderne di nuove in quanto è impossibilitata a partecipare ad appalti pubblici, non poter incassare crediti rischiando pertanto di non poter adempiere al pagamento dei debiti contributivi contratti successivamente al deposito della richiesta di concordato.
Vi è anche un altro aspetto da considerare, la moratoria successiva all’omologa per i debiti contratti precedentemente all’apertura della procedura concorsuale, è di solo un anno, dodici mesi. Un tempo decisamente insufficiente per permettere ad un’azienda in una simile situazione di riuscire a ripartire, sicuramente non le piccole o piccolissime aziende, che sono soffocate dalla mancanza di liquidità nel breve periodo.
Difficilmente un’azienda in conclamato stato di crisi, avrà modo di risollevarsi con queste condizioni.
Durc e società di capitali (interpello n. 2/2013)
Il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro pone una nuova ed interessante istanza di interpello, anche stante la posizione presa da alcune sedi Inps a riguardo.
Si tratta nello specifico della possibilità per le società di capitali di ottenere il Documento unico di regolarità contributiva per poter usufruire dei benefici normativi e contributivi, nell’eventualità che singoli soci abbiano pregresse irregolarità contributive.
Il Ministero del lavoro con interpello n. 2 del Il 24 gennaio 2013 risponde positivamente al quesito e, come anche precisato dall’Inps con la circolare in commento, di fatto viene esplicitato dal Ministero il principio secondo cui non sia rilevante la posizione debitoria dei singoli soci nei confronti degli Enti, nell’ambito della regolarità contributiva della società in quanto società di capitali e quindi persona giuridica.
Le società di capitali sono infatti caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta, ciò corrisponde ad una separazione tra il capitale sociale delle società ed il patrimonio personale dei soci. In alcune province però, le sedi Inps operavano contestando la regolarità contributiva anche per i versamenti dei singoli soci componenti la compagine sociale, nulla importando se si trattava di un obbligo personale dei singoli soci disgiunto dagli obblighi contributivi della società di capitali.
Secondo il Ministero, pertanto, gli enti devono procedere alla puntuale verifica della regolarità nei versamenti contributivi unicamente per quanto attiene ai lavoratori dipendenti o in collaborazione coordinata e continuativa, mentre nessun controllo per l’emissione del Durc deve essere effettuato in merito alla posizione dei soci che siano tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’Inps, questo perché le società di capitali non possono essere chiamate a rispondere delle eventuali irregolarità nei versamenti dei propri soci.
La posizione assunta dal Ministero, a parere di chi scrive, risulta pienamente corretta e, per certi versi, se non fosse che alcune sedi Inps si comportavano difformemente, si sarebbe potuto affermare che si tratta di un chiarimento lapalissiano.
Secondo il messaggio Inps inoltre, le modalità delle verifiche da effettuare per le società di capitali, si dovranno applicare anche in caso di società a responsabilità limitata unipersonali, in quanto rientranti nel medesimo regime civilistico.
Non può invece dirsi lo stesso per le società di persone, in tal caso la verifica verrà effettuata anche in merito della regolarità nei versamenti dei singoli soci, quale ulteriore condizione necessaria per l’emissione del Durc regolare.
L’Inps conclude con una comunicazione di servizio, che cioè, in attesa della messa in funzione della procedura di controllo automatizzato Durc-Inps, già predisposta ed aggiornata per recepire quanto in trattazione, le varie sedi dovranno attenersi alle predette disposizioni per l’emissione del Durc regolare.
Articoli correlati
- DURC interno Autocertificazione all’indirizzo PEC della Direzione territoriale del lavoro
- Assunzioni agevolate legge 407/1990 art. 8 e legge 92/2012
- Assunzioni: agevolazioni per l’anno 2013 alle nuove assunzione di lavoro dipendente
- Contratti a termine e Contratti Collettivi
- ASPI – assicurazione sociale per l’impiego
- Riassunzione ed agevolazione 407/90
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20356 - La direttiva 2008/7/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, si applica alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora tali imposte vengano riscosse all'atto…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7463 depositata il 20 marzo 2024 - In tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essa è atto che accorpa in sé le funzioni di…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 26818 depositata il 19 settembre 2023 - L'accertamento con adesione da parte dell'ex socio e liquidatore di società di capitali già estinta e cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore all'emanazione…
- Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 21 maggio 2019, n. 3721/C - Rappresentazione, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, del concordato preventivo dopo il decreto di omologazione di cui all'art. 180 della l.f., e fino al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 giugno 2021, n. 17358 - In caso di fallimento, come nel concordato preventivo, la compensazione, anche in materia tributaria, determina, ai sensi dell'art. 56, legge fallimentare, una deroga alla regola del concorso,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…