La Cassazione con la sentenza n. 6600 del 15 marzo 2013 si è pronunciata, ribadendo il suo orientamento, su una controversia – instaurata da un Agente della Riscossione – a seguito di una istanza di rimborso Iva a cui l’Amministrazione finanziaria non aveva dato seguito formandosi in tal guisa il silenzio rifiuto.
Gli Ermellini accolgono come fondata la motivazione per “violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., ovvero in relazione al principio costituzionale di ragionevolezza delle leggi”, sostiene che il termine di cui alla prima disposizione in rubrica decorrerebbe dal momento in cui il concessionario sì sia trovato nella possibilità giuridica di esercitare il diritto al rimborso dell’IVA di cui in precedenza gli era stata imposta la riscossione a mezzo ruolo”
Pertanto secondo la Suprema Corte, in materia di IVA, “il prestatore di un servizio può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene esclusivamente per quell’imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 dicembre 2011 nel procedimento C-427/10, il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l’applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta” (Cass. n. 12666 del 2012).
La Corte richiama anche quanto affermato dal “Giudice comunitario, la scadenza del termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso “di diritto tributario”, quindi, non deve impedire l’esercizio del diritto del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto di ottenerne dall’amministrazione finanziaria il rimborso, solo se questo ha ad oggetto l’imposta che “egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi”. Il soggetto passivo dell’imposta, pertanto, dopo la scadenza del detto termine di decadenza, può chiedere il rimborso dell’IVA non dovuta non già per qualsiasi imposta della quale il “committente di servizi” pretenda o abbia preteso il rimborso per la sua qualità di “prestatore di detti servizi”, né per quella che esso abbia rimborsato spontaneamente, ma esclusivamente per quell’imposta che ha “dovuto rimborsare al committente” detto, vale a dire per l’imposta il cui rimborso in favore del committente sia stato effettivamente eseguito in esecuzione di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del committente, la cui pretesa restitutoria, siccome inidonea a far sorgere un qualche dovere di rimborso a carico del “prestatore di detti servizi”, non consente di superare la decadenza, eventualmente verificatasi, del “prestatore di detti servizi” dall’eventuale diritto di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria finché non si concretizza con l’adempimento dell’afferente comando imperativo da parte del prestatore di servizi. Il più breve termine di decadenza previsto dalla norma nazionale nel regolare i rapporti dello stesso con l’amministrazione finanziaria può dunque essere disapplicato solo per garantire il principio di effettività, ovvero, per dirla con la Corte di giustizia, per evitare che “le conseguenze dei pagamenti indebiti dell’IVA imputabili allo Stato” siano sopportate “esclusivamente dal soggetto passivo di tale imposta”.