Per la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 332/02/16 l’ammissione al passivo fallimentare, sia tempestiva che tardiva, che viene disposta dal Giudice delegato, non rientra tra i provvedimenti giurisdizionali soggetti al pagamento dell’imposta di registro, trattandosi di mero atto interno alla procedura.
La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui veniva notificato un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro per la domanda di ammissione al passivo fallimentare. La società aveva depositato in Tribunale la domanda ex art. 101 L.fall. per l’ammissione, nel passivo fallimentare di una Spa, di un credito pari a 757 mila euro. La domanda è stata accolta dal Giudice delegato, dopodiché l’Agenzia delle Entrate ha proceduto al calcolo della tassazione per la registrazione dell’ordinanza, con successivo invio dell’avviso di liquidazione alla parte ricorrente e a tutti gli obbligati in solido.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria che accoglieva le doglianze della ricorrente e disponeva l’annullamento dell’atto impugnato.
Per l”Agenzia delle Entrate era applicabile al caso di specie l’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986, secondo cui: “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta […]”. Per cui ad avviso dell’amministrazione, l’ammissione tardiva del credito ex art. 101 L.fall., definendo una controversia, rientra nell’ambito dell’art. 37 citato e pertanto non sfugge alla tassazione.
I giudici della CTP la procedura di accertamento delle domande d’insinuazione sia tardive sia tempestive rappresenta “un endoprocedimento tipico della procedura fallimentare, che si estrinseca in un verbale di udienza che dà atto di quanto fatto”. La Commissione, quindi, ha escluso la bontà dell’operato dell’Ufficio finanziario, anche perché il Giudice Delegato ha “funzioni solo di vigilanza e controllo”ed emana provvedimenti nella procedura e non rappresenta un organo giudicante”. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impositivo.
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