La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10263 depositata il 16 aprile 2024, intervenendo in tema di impugnazione del licenziamento, ha ribadito il principio secondo cui “… nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi (Cass. 04/04/2019, n. 9458).
In omaggio al principio processuale di “parità delle parti”, se in sede di opposizione possono essere fatte valere altre domande, purché fondate sui medesimi fatti costitutivi, analogamente possono essere sollevate altre eccezioni, purché fondate sui medesimi fatti estintivi, modificativi o estintivi (condizione nella specie sussistente). …”
La vicenda ha riguardato una dipendente di una società per azione che a seguito della stipula del contratto di affitto di azienda passava alle dipendenze di una società a responsabilità limitata (affittuaria). Successivamente la società affittuaria comunicava l’esistenza di vari esuberi, cui aveva fatto seguito una fase di trattativa con le parti sociali, culminato con il licenziamento collettivo di alcuni dipendenti, fra cui la ricorrente, giustificata dall’asserita soppressione del reparto cui era addetta. La dipendente impugnava il provvedimento di licenziamento secondo il rito c.d. Fornero. Il Tribunale adito accoglieva la domanda per violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. La società datrice di lavoro propose appello. La Corte territoriale rigettava il reclamo principale proposto dalla società e quello incidentale proposto dalla lavoratrice. Avverso la decisione dei giudici di appello veniva proposto, dalla società locatrice, ricorso in cassazione fondato su due motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. La locatrice ha resistito al ricorso incidentale condizionato con controricorso.
I giudici di legittimità rigettano il primo motivo del ricorso principale e accolgono il secondo; rigettano il ricorso incidentale.
Per gli Ermellini nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, per cui non costituisce domanda nuova, e in quanto tale inammissibile, la deduzione (in fase di opposizione) di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.