AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 133 del 23 gennaio 2023
Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) – Qualificazione di ”sede operativa” quale ”sede produttiva” ai fini dell’accesso al credito d’imposta per il settore delle telecomunicazioni – Revoca della risposta all’interpello n. 68 del 2022
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito anche la Società o l’Istante), operante nel settore delle telecomunicazioni, ha chiesto di riconsiderare le conclusioni formulate nella risposta all’interpello n. 68 del 2022, in ordine all’interpretazione delle disposizioni riguardanti il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla luce dei nuovi elementi di valutazione di seguito sintetizzati.
Dopo la notifica della citata risposta all’interpello con la quale l’Agenzia ha ritenuto che la fattispecie prospettata non integrasse una delle condizioni necessarie poste dalla norma ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, ovvero la sussistenza di ”Strutture produttive” nei territori delle regioni ”assistite” la Società ha ottenuto tardivo riscontro ad una richiesta di parere tecnico, inviata in precedenza all’allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), il quale, in un primo tempo, si era dichiarato incompetente a fornire le risposte in merito ai seguenti quesiti riguardanti:
1. l’ammissibilità dell’investimento al credito d’imposta;
2. l’identificazione del singolo Progetto d’investimento;
3. l’individuazione delle aree ammissibili;
4. l’identificazione delle spese ammissibili.
Con le note prot. … e prot. …, rispettivamente del … 2022 e del … 2022 superando l’originaria declaratoria di non competenza da parte della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Divisione VI (”Accesso al credito e incentivi fiscali”, ora Divisione V) e della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione III (”Reti infrastrutturali di comunicazione e banda larga”, ora Divisione II) la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione I del citato dicastero ha fornito una risposta tardiva alla suddetta richiesta di parere tecnico, fornendo riscontro a tutti e quattro i quesiti che la società istante, stante la posizione espressa in origine dal Ministero, aveva sostanzialmente proposto anche nella citata istanza di interpello rivolta all’Agenzia.
Con particolare riferimento al primo quesito, concernente l’ammissibilità dell’investimento realizzato dall’istante al credito, il Ministero ha espressamente ritenuto ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in proposito, come «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ”struttura produttiva”, dal momento che le strutture organizzative articolate ”a rete” quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Ciò premesso, in considerazione delle conclusioni raggiunte nel citato parere, con il presente interpello la società ALFA intende nuovamente sottoporre alla scrivente i medesimi quesiti relativi alla spettanza del credito d’imposta in esame, riformulati, come precisato nell’interpello, ”anche alla luce delle suindicate indicazioni fornite dal MISE circa l’ammissibilità al beneficio degli investimenti effettuati dalla Società, non disponibili all’epoca della presentazione della Prima istanza. anche alla luce delle suindicate indicazioni fornite dal MISE”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene, sulla base dei pareri del MISE, che gli investimenti da essa effettuati, come rappresentati nella precedente istanza di interpello …, siano da ritenere ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e conseguentemente, sussistano i presupposti per una revisione della citata risposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Si fa presente preliminarmente che con l’istanza di interpello n. … la Società, rappresentando l’originaria declaratoria di non competenza del Ministero previamente investito della questione, ha chiesto conferma di poter fruire, nell’ambito della propria attività di ”progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni costituite da antenne/stazioni BTS con tecnologia FWA al fine di offrire ad altri operatori di telecomunicazioni servizi di connessione radio”, del credito d’imposta previsto per investimenti rivolti allo ”sviluppo e ampliamento” delle infrastrutture delle aree del Mezzogiorno, che consistono nell’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati alla realizzazione delle infrastrutture di rete (radio) costituite da antenne/stazioni BTS.
In base alla descrizione fornita nella suddetta istanza, le predette antenne/stazioni BTS utilizzate dalla società ”per offrire ad altri operatori di telecomunicazioni i propri servizi di connessione radio” sono state rappresentate dall’interpellante come investimenti riconducibili, da un punto di vista funzionale, alla ”Sede Operativa Sud” ubicata in una delle regioni agevolate (…); ancorché fisicamente collocate ed utilizzate al di fuori della predetta sede operativa, le antenne/stazioni BTS sono state qualificate dalla Società come componenti infrastrutturali di reti di telecomunicazione dislocate nelle regioni agevolate.
Nella risposta al citato interpello, preso atto della declaratoria di non competenza da parte del Ministero e limitatamente ai profili di competenza della scrivente, è stato evidenziato che la società, al di là delle argomentazioni elaborate a proposito della riconducibilità delle ”infrastrutture di rete” rappresentate da antenne/stazioni BTS, da un punto di vista funzionale, alla ”Sede operativa Sud”, non aveva tuttavia fornito sufficienti argomentazioni né informazioni in merito alle caratteristiche strutturali e funzionali della predetta sede operativa, che consentissero di qualificarla, ai fini dell’accesso all’agevolazione, come ”struttura produttiva” autonoma.
Infatti, partendo dalla nozione di ”struttura operativa” contenuta nella circolare n. 34/E del 2016, non è risultato evidente che la stessa ”Sede Operativa Sud” svolgesse all’interno della compagine aziendale ”funzioni autonome”; dalle informazioni disponibili emergeva piuttosto lo svolgimento, da parte di quest’ultima, di ”funzioni di coordinamento” che fanno parte integrante del medesimo ”processo produttivo”, finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione, svolti su scala nazionale dalla società.
Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto delle competenze della scrivente, si è ritenuto che la Società non avesse sufficientemente dimostrato che la ”sede Operativa Sud”, pur se localizzata in una delle regioni ammissibili al credito d’imposta, fosse qualificabile come vera e propria ”struttura produttiva” autonoma, quale presupposto dell’ammissibilità al beneficio.
Ciò premesso, con il parere reso con nota prot. … del …, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione I del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero delle imprese e del made in Italy), rispondendo all’analogo quesito proposto dalla società, nell’ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ”struttura produttiva”, dal momento che le strutture organizzative articolate ”a rete” quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».
Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot. … del …, il citato dicastero ha precisato che le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica come la società istante «si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni; di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d’imposta».
Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri con i quali il MISE, in considerazione della particolarità delle strutture organizzative articolate ”a rete”, ha individuato nelle antenne/stazioni BTS (Base Transceiver Station) la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ”struttura produttiva”, quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 si deve considerare revocata la precedente risposta all’interpello n. 68 del 2022.
Quanto agli ulteriori quesiti originariamente proposti (relativi, in particolare, alla riconducibilità degli Investimenti ad un ”unico” Progetto di Investimento riferibile esclusivamente alla Sede Operativa Sud ed all’identificazione delle specifiche spese ammissibili al beneficio del Credito d’Imposta), stante l’imprescindibilità di valutazioni di carattere tecnico, si ritiene che gli stessi siano esclusi dall’area di applicazione dell’interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note il MISE (rectius, Ministero per le imprese e per il made in Italy) ha fornito riscontro altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall’interpellante.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Bonus Sud - Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 - Qualificazione delle ''Centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno quali ''sedi produttive'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle…
- Qualificazione di "sede operativa" quale "sede produttiva" ai fini dell'accesso al credito d'imposta - Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) - Risposta 03 febbraio 2022, n. 68 dell'Agenzia delle Entrate
- Qualificazione di sedi operative quali "strutture produttive" ai fini dell'accesso al credito d'imposta - Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud) - Risposta 03 febbraio 2022, n. 69 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- Articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) e articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (credito d'imposta investimenti 4.0). Regole di cumulo - Risposta 05 marzo 2021, n. 157 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…