Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22011 depositata il 5 agosto 2024 – La mera non conoscenza della legge non ha alcun effetto scriminante, a meno che non si traduca in una condizione di inevitabile ignoranza del precetto normativo, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione

La mera non conoscenza della legge non ha alcun effetto scriminante, a meno che non si traduca in una condizione di inevitabile ignoranza del precetto normativo, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione

MINISTERO della DIFESA – Decreto ministeriale del 23 luglio 2024 – Determinazione del contributo, per l’anno 2025, per l’iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti

MINISTERO della DIFESA - Decreto ministeriale del 23 luglio 2024 Determinazione del contributo, per l'anno 2025, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti Art. 1 1. Per l'anno 2025 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della [...]

Nelle compravendite di immobili può applicarsi l’agevolazione di determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 solo su richiesta della parte acquirente resa al notaio

Nelle compravendita di immobili l'agevolazione di determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 solo su richiesta della parte acquirente resa al notaio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19787 depositata il 18 luglio 2024 – Per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione; si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente

Per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione; si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell'imponibile e sull'entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21996 depositata il 5 agosto 2024 – La valutazione di specificità del patto di prova va effettuata sia con riferimento alla non necessità di descrizione in dettaglio delle singole mansioni in presenza di svolgimento di attività di contenuto intellettuale, quale quella in oggetto, sia con riferimento alla possibilità di rinvio per relationem al contratto collettivo applicabile, sia con riferimento, ai fini dell’interpretazione del contratto, all’utilizzo di elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum, ritenuto consentito

La valutazione di specificità del patto di prova va effettuata sia con riferimento alla non necessità di descrizione in dettaglio delle singole mansioni in presenza di svolgimento di attività di contenuto intellettuale, quale quella in oggetto, sia con riferimento alla possibilità di rinvio per relationem al contratto collettivo applicabile, sia con riferimento, ai fini dell'interpretazione del contratto, all’utilizzo di elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum, ritenuto consentito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22238 depositata il 6 agosto 2024 – In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22679 depositata il 12 agosto 2024 – E’ solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo che insorge nell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

E' solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo che insorge nell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22024 depositata il 5 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

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