CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11356 depositata il 29 aprile 2024 – La rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell’esattore
La rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattore