Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8758 depositata il 3 aprile 2024 – In materia di determinazione del reddito d’impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che – ai sensi dell’art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell’OIC n. 16 – possa ritenersi “accessorio” al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) “terreni e fabbricati” dell’art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest’ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

In materia di determinazione del reddito d'impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell'art. 2426, comma, n.1, cod. civ. e dell'OIC n. 16 - possa ritenersi "accessorio" al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) "terreni e fabbricati" dell'art. 2424 c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest'ultimo ex art. 102 d.P.R. n. 917

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8762 depositata il 3 aprile 2024 – In assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa.

In assenza della certezza dell'adempimento satisfattivo delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso in ragione della sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8748 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata

In tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9249 depositata l’ 8 aprile 2024 – Per far valere una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa

Per far valere una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8956 depositata il 4 aprile 2024 – La sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l’errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità. La sanzione disciplinare del licenziamento non può essere comminata in modo automatico in base alla semplice corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, ma richiede sempre un «giudizio di proporzionalità in concreto»

La sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l’errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità. La sanzione disciplinare del licenziamento non può essere comminata in modo automatico in base alla semplice corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, ma richiede sempre un «giudizio di proporzionalità in concreto»

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8777 depositata il 3 aprile 2024 – La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto

La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8637 depositata il 2 aprile 2024 – La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione

La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione

In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo

In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo

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