Bilancio in forma abbreviato: regole e contenuto


bilancio in forma abbreviataLa riforma del diritto societario, avvenuta con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, ha introdotto, al fine di semplificare gli adempimenti per le piccole imprese, varie semplificazioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Una importante novità riguarda la possibilità, per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, nella redazione dello Stato patrimoniale, di accorpare alcune voci dell’attivo e del passivo patrimoniale e, per il conto economico, effettuare il raggruppamento di più voci, nonché l’omissione di alcune informazioni da evidenziare in nota integrativa.

Per le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) qualora per due esercizi sociali consecutivi si verifica il superamento dei limiti previsti dall’art. 2435 bis, come novellato dalla riforma societaria, dei seguenti elementi:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
  • entità dei ricavi;
  • numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati;

non sono più applicabili le agevolazioni per la redazione del bilancio d’esercizio è pertanto si rendono operativi gli obblighi di:

  1. redazione del bilancio d’esercizio in forma estesa;
  2. approntamento e stesura, se ne ricorrono le condizioni, del bilancio consolidato;
  3. nomina, per le società a responsabilità con capitale sociale inferiore a euro 120.000,00, del collegio sindacale o del sindaco unico.

I limiti quantitativi dell’attivo patrimoniale e dei ricavi, contenuti negli artt. 2435-bis e 2477, del codice civile, nonche´ nell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sono stati modificati ad opera del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, entrato in vigore il 21 novembre 2008 e si rendono applicabili ai bilanci di esercizio inerenti agli esercizi aventi inizio successivamente da tale data.
Il vigente contenuto dell’art. 2435-bis, primo comma, del codice civile stabilisce che possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati nei mercati non regolamentati, a condizione che nell’esercizio della costituzione o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti requisiti dimensionali:

  1. totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000,00;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000,00;
  3. lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

E’ importante ed opportuno rammentare che l’agevolazione concessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà che si sostanzia in una semplificazione degli schemi e del dettaglio informativo da fornire sia nel bilancio medesimo, sia nella nota integrativa.
Infine è importante non dimenticare che il contenuto dell’art. 2435-bis, comma 6, del codice civile prevede la possibilità di esclusione della redazione della ‘‘relazione sulla gestione’’ per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata solo se nella nota integrativa risultano specificate le informazioni richieste dall’art. 2428, comma 2, nn. 3) e 4), del codice civile e cioè:

  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, comma 2, n. 3, del codice civile);
  • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2428, comma 2, n. 4, del codice civile).

Vediamo ora come determinare gli importi degli elementi di cui all’art. 2435 bis il cui non superamento concede alle società di capitali di poter beneficiare della possibilità di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata.

Totale attivo patrimoniale – Il totale dell’attivo patrimoniale, al netto delle poste di rettifica, sarà pari alla sommatoria delle voci A, B, C e D dell’attivo di stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che e` pari alla voce A.1 dello schema di Conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile, deve essere calcolato al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;

 Lavoratori dipendenti in media occupati durante l’esercizio – Per quanto attiene al numero dei lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio sociale, si pone in evidenza che la medesima deve necessariamente risultare individuata come media giornaliera.

A titolo di mera esemplificazione, nell’ipotesi in cui 80 lavoratori dipendenti di cui 40 hanno prestato la loro attività  lavorativa nel corso dell’esercizio sociale per 100 giorni e i restanti 40 per 200 giorni, la media effettiva cui fare riferimento e` pari a n. 32,87. Ottenuta con il seguente calcolo:  (40X100)+(40X200)/365

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norme di riferimento

  1. codice civile